Cassazione Penale, Sentenza n. 34508/2022 del 19/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di conferma di responsabilità penale per i reati di minaccia grave per sette motivi: 1) nullità del decreto di citazione per errore nella data dell'udienza; 2) illegittima designazione del giudice sostituto da parte del magistrato astenutosi invece che dal Presidente del Tribunale; 3) tardiva decisione sull'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore; 4) omessa acquisizione di prove e rifiuto di sentire testimoni ritenuti decisivi e divieto ai testi di rispondere a domande difensive; 5) errata valutazione dell'attendibilità delle persone offese e mancata considerazione della versione difensiva che avrebbe prospettato scambio di insulti senza minacce; 6) illogicità della motivazione circa la gravità delle minacce basata anche su precedenti condotte degli imputati e precedenti penali non pertinenti; 7) vizio motivazionale complessivo e omessa considerazione delle dichiarazioni spontanee dell'imputata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi (in particolare i primi tre motivi e il settimo nella parte che attiene ai medesimi vizi processuali) e ha ritenuto manifestamente infondati gli altri motivi. In particolare: l'errore nella indicazione della data del decreto di citazione non determina nullità assoluta se l'errore è macroscopico e non ingenera equivoco; la designazione del giudice sostituto è risultata conforme ai criteri predeterminati dal Presidente del Tribunale e quindi non censurabile; l'istanza di impedimento del difensore era inammissibile perché non indicava l'impossibilità di farsi sostituire; le prove non assunte sono state ritenute non decisive e la Corte d'appello ha motivato adeguatamente l'attendibilità delle persone offese; il motivo d'appello relativo alla gravità delle minacce era generico e perciò privo di rilievo in Cassazione. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali, al versamento ciascuno di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende e, in solido, alla rifusione in favore delle parti civili delle spese liquidate in complessivi euro 4.000,00 oltre accessori e IVA.
Norme richiamate
art. 178, lett. a), cod. proc. pen.
nullità per inosservanza delle norme sulla costituzione del giudice
La Corte chiarisce che la procedura di sostituzione del giudice astenutosi non determina automaticamente la nullità prevista dall'art.178 lett. a) c.p.p., poiché la nullità riguarda la capacità generica del giudice (rif. art.33 comma 1) e non la violazione delle regole specifiche di destinazione e assegnazione dei processi
art. 33, comma 1, cod. proc. pen.
capacità generica del giudice
Usata per distinguere la nozione di capacità che può determinare nullità da quella 'specifica' relativa all'assegnazione; la Corte rileva che l'inosservanza delle norme di destinazione non è sanzionata con la nullità
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
obbligo di versamento alla Cassa delle ammende
Applicata per condannare ciascun ricorrente al pagamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende per l'inammissibilità del ricorso
condanna alla rifusione delle spese in favore delle parti civili
Usato per disporre la liquidazione delle somme dovute alle parti civili soccombenti in Cassazione
Massime di principio
- Un errore evidente e macroscopico nella indicazione della data sul decreto di citazione non determina automaticamente la nullità se non è idoneo a creare equivoco sulla data effettiva dell'udienza
- La sostituzione del giudice astenutosi non è nullità automatica salvo che non ricorra un vizio attinente alla capacità generica del giudice prevista dall'art.33 c.p.p.; le violazioni delle regole di assegnazione non comportano di per sé la nullità
- Le istanze di rinvio per legittimo impedimento del difensore sono inammissibili se non risulta che il difensore non poteva farsi sostituire; la tardiva decisione del giudice sull'impedimento non provoca di per sé nullità se il giudice poi si pronuncia
- La mancata ammissione di prove è rilevante in cassazione solo se le prove non assunte risultano decisive e la loro esclusione determina un vizio di motivazione o di diritto; decisioni che spiegano l'irrilevanza delle prove sono difficilmente riformabili
- La valutazione della credibilità delle parti e dei testi in sede di merito è rimessa al giudice di merito e la Cassazione interviene solo per vizi di motivazione o per manifesta illogicità
- I motivi di appello o ricorso generici, non specificamente argomentati, sono inammissibili e non impongono sulla Corte d'appello un onere motivazionale aggiuntivo
- In situazioni analoghe è opportuno che la difesa specifichi con precisione i profili di diritto e di fatto, produca o richiami prove concrete e renda evidente in che modo eventuali vizi processuali abbiano inciso sul diritto di difesa o sulla decisione di merito
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