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Sentenza

Sentenza del 19/09/2019 n. 23354 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'avviso di accertamento del 19 novembre 1984 rettificava in aumento i valori dichiarati nell'atto di divisione ereditaria relativo all'eredità di C.G. C.R. contestava la sentenza della Commissione Tributaria Centrale della Campania, deducendo violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 634 del 1972 e omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su fatti decisivi. La Corte ha tuttavia rilevato d'ufficio una questione preliminare: la controversia riguardava necessariamente tutti i coeredi, ma nei precedenti gradi di giudizio C.R. aveva agito anche per gli altri senza un valido mandato e in cassazione aveva proposto ricorso soltanto in proprio.

La decisione

La Corte di cassazione ha cassato la sentenza impugnata senza esaminare i due motivi di ricorso, dichiarandoli assorbiti. Ha disposto il rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania affinché integri il contraddittorio nei confronti degli altri coeredi, quali litisconsorti necessari, e provveda anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Non è stata quindi definita nel merito la legittimità dell'accertamento fiscale.

Norme richiamate

  • Art. 102 c.p.c.

    Ove la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo.

    Quando la controversia riguarda in modo inscindibile più soggetti, tutti devono partecipare al giudizio. La mancata partecipazione di uno o più litisconsorti necessari determina un vizio rilevabile d'ufficio e impone la cassazione della decisione con rinvio per l'integrazione del contraddittorio.

  • Art. 360, n. 3, c.p.c.

    Violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

    È il motivo invocato dal ricorrente per denunciare la violazione o l'errata applicazione della disciplina dell'imposta di registro, ma non è stato esaminato perché assorbito dalla rilevazione del difetto di contraddittorio.

  • Art. 360, n. 5, c.p.c.

    Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

    È il motivo con cui il ricorrente contestava la motivazione della sentenza, ma anche questo motivo non è stato esaminato a causa della necessità di reintegrare il contraddittorio.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634

    La normativa sull'imposta di registro era richiamata dal ricorrente per contestare la rettifica in aumento dei valori dichiarati nell'atto di divisione ereditaria; la Corte non ha però pronunciato alcuna decisione sul merito della sua applicazione.

Massime di principio

  • Quando una controversia fiscale riguarda un atto comune a più coeredi o comproprietari e la decisione deve necessariamente incidere sulla posizione di tutti, tutti devono partecipare al processo come litisconsorti necessari.
  • Un coerede non può validamente rappresentare gli altri coeredi senza uno specifico mandato o senza che questi siano ritualmente presenti nel giudizio.
  • Il difetto di integrazione del contraddittorio è rilevabile d'ufficio anche in cassazione e può comportare la cassazione della sentenza, senza esame delle questioni di merito.
  • La cassazione con rinvio per difetto di contraddittorio non equivale a una vittoria definitiva sul tributo: il giudice di rinvio dovrà prima coinvolgere tutti i soggetti necessari e poi decidere, se possibile, sulla fondatezza dell'accertamento.
  • Nei giudizi aventi ad oggetto un accertamento relativo a un atto unitario di divisione ereditaria è opportuno verificare fin dall'inizio la corretta partecipazione processuale di tutti gli eredi interessati.

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