Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 04963/2025 del 06/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione dichiara inammissibili entrambi i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 complessivi in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito impugnata resta dunque ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di cassazione esamina i ricorsi proposti da due imputati avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 5 aprile 2024. I ricorsi deducono, in sintesi, due censure: da un lato la violazione di legge e il vizio di motivazione per la mancata esclusione della recidiva; dall'altro la violazione di legge e l'omessa motivazione sulla misura dell'aumento di pena applicato per la continuazione tra reati. I ricorrenti sostengono che la recidiva avrebbe dovuto essere esclusa e che l'aumento per i reati satelliti sarebbe stato determinato senza adeguata motivazione. La Corte ritiene entrambi i motivi manifestamente infondati: quanto alla recidiva, osserva che essa attiene a uno status del colpevole e opera su un piano distinto rispetto alla continuazione, che riguarda invece la rappresentazione unitaria del disegno criminoso; quanto alla continuazione, richiama il principio per cui il giudice, nel determinare la pena complessiva, deve individuare il reato più grave, fissare la pena base e poi calcolare e motivare distintamente gli aumenti per ciascun reato satellite, con una motivazione proporzionata all'entità degli aumenti e idonea a verificare il rispetto dei limiti dell'art. 81 c.p. e l'assenza di un surrettizio cumulo materiale di pene.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    la determinazione della pena per continuazione deve rispettare i limiti previsti dalla disciplina del reato continuato e non può tradursi in un cumulo materiale surrettizio.

Massime di principio

  • La recidiva e la continuazione operano su piani distinti: la prima riguarda lo status soggettivo dell'imputato, la seconda l'unitarietà del disegno criminoso; perciò la doglianza sulla recidiva non può essere confusa con quella sulla continuazione.
  • Nel reato continuato il giudice deve individuare il reato più grave, stabilire la pena base e determinare separatamente gli aumenti per ciascun reato satellite.
  • La motivazione sugli aumenti di pena per i singoli reati satellite deve essere proporzionata alla loro entità e sufficiente a consentire il controllo sul rispetto dell'art. 81 c.p. e sull'assenza di un cumulo materiale mascherato.
  • Quando i motivi di ricorso contro la sentenza di merito sono manifestamente infondati, il ricorso è dichiarato inammissibile con le conseguenze economiche previste nel dispositivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiContinuazioneRecidiva

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.