Cassazione Penale, Ordinanza n. 24394/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità. La censura era rivolta alla ricostruzione dei fatti e alla tenuta del compendio probatorio, ma nel ricorso risultava sostanzialmente riproduttiva di doglianze di merito già esaminate e respinte nei precedenti gradi. La sentenza di merito, richiamata dalla Cassazione, valorizzava la completezza delle prove a carico dell'imputato, le dichiarazioni ritenute attendibili della persona offesa e il rimborso alla vittima di parte dell'ingiusto profitto, effettuato tramite carta prepagata intestata all'imputato. La parte civile aveva depositato memoria chiedendo la liquidazione delle spese, ma tale richiesta era stata proposta tardivamente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di specificità del motivo, rilevando che le doglianze si limitavano a contestazioni generiche e meramente fattuali già disattese dai giudici di merito con argomentazioni logiche e giuridiche corrette. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre rigettato la richiesta di liquidazione delle spese in favore della parte civile perché proposta tardivamente.
Norme richiamate
euro tremila in favore della Cassa delle ammende
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo si risolve nella mera riproposizione di censure di fatto già esaminate e motivatamente respinte dai giudici di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la ratio decidendi.
- La denuncia di violazione di legge e vizio di motivazione non è sufficiente se formulata in modo generico o dogmatico, cioè senza indicare reali errori logici o giuridici della sentenza impugnata.
- Quando il giudice di merito ha fondato la responsabilità su un compendio probatorio ritenuto completo, su dichiarazioni della persona offesa ritenute attendibili e su elementi confermativi esterni, la censura in cassazione deve misurarsi specificamente con tali passaggi motivazionali.
- La richiesta di liquidazione delle spese in favore della parte civile deve essere proposta tempestivamente; se avanzata tardivamente può essere rigettata.
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