Cassazione Penale, Ordinanza n. 08760/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando indirettamente la sentenza di appello che aveva già confermato la condanna per furto aggravato. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato. Il solo motivo di ricorso concerneva una censura che, secondo la Corte di cassazione, era nuova e non risultava essere stata dedotta nei motivi di appello, come riportati nella sentenza impugnata. La Corte ha quindi rilevato l'inammissibilità del ricorso per novità della doglianza.
Norme richiamate
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che introduca una questione nuova, non devoluta al giudice di appello e non ricompresa nei motivi già dedotti nel grado precedente.
- Il sindacato di legittimità non può essere utilizzato per prospettare per la prima volta questioni di merito o doglianze non previamente sottoposte al giudice dell'impugnazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
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