Cassazione Penale, Ordinanza n. 36501/2025 del 10/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non emerge dal testo alcuna modifica della sentenza di merito, che resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 2 aprile 2025. Il primo motivo contestava l'attendibilità della persona offesa, sostenendo che la decisione di merito non avrebbe correttamente valorizzato la versione difensiva; la Corte di cassazione rileva però che la censura riproduce questioni già esaminate e disattese in appello, dove il giudice aveva ritenuto infondata la difesa sulla base delle dichiarazioni di un soggetto indicato come confermative del contenuto del verbale di arresto e del referto medico. Il secondo motivo riguardava il trattamento sanzionatorio e contestava la pena, ma la Corte lo qualifica come censura generica contro l'esercizio del potere discrezionale del giudice di merito, che aveva valutato la non modesta gravità delle lesioni e i plurimi precedenti del ricorrente per reati di natura violenta.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva nella mera riproposizione di censure di merito già esaminate e motivate in modo non illogico dal giudice di appello, senza evidenziare specifici vizi di legittimità.
- La valutazione dell'attendibilità della persona offesa e la ricostruzione del fatto sono apprezzamenti riservati al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se sorretti da congrua motivazione e da un percorso argomentativo immune da manifeste illogicità.
- La doglianza sulla pena è inammissibile quando si limita a contestare in modo generico l'esercizio del potere discrezionale del giudice di merito, senza indicare specifici errori di diritto o manifeste illogicità nella commisurazione.
- Ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio, il giudice può valorizzare la gravità delle lesioni riportate dalla persona offesa e i precedenti penali dell'imputato, specie se relativi a reati di natura violenta.
Come è indicizzato
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