Cassazione Civile, Ordinanza n. 21808/2024 del 02/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, un giudice di pace si era dichiarato incompetente per territorio derogabile, indicando come competente altro giudice di pace, in ragione della residenza della parte ingiunta. Riassunta la causa davanti al giudice indicato come competente, quest'ultimo ha sollevato d'ufficio regolamento di competenza ex art. 45 c.p.c., sostenendo che la pronuncia declinatoria non avesse considerato anche il criterio di competenza territoriale di cui all'art. 20 c.p.c. La questione sottoposta alla Cassazione riguardava quindi la possibilità per il giudice ad quem di rimettere d'ufficio il conflitto, nonostante la competenza fosse stata declinata per un criterio territoriale derogabile e la causa fosse stata tempestivamente riassunta. Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della competenza del primo giudice o di altro giudice, ma senza indicare un titolo di competenza per materia o per territorio inderogabile ex art. 28 c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza di regolamento di competenza d'ufficio. Ha ritenuto che il conflitto ex art. 45 c.p.c. sia proponibile d'ufficio solo nei casi di competenza per materia o per territorio nei casi di competenza inderogabile previsti dall'art. 28 c.p.c.; quando invece la controversia è regolata da competenza per valore o da territorio derogabile, il regolamento può essere richiesto solo dalle parti. Poiché il giudice ad quem si era limitato a contestare l'erroneità della declinatoria senza individuare un diverso criterio di competenza per materia o territoriale inderogabile in capo al primo giudice o a un terzo giudice, la richiesta è stata ritenuta inammissibile. La competenza è quindi rimasta radicata presso il giudice ad quem dinanzi al quale la causa era stata riassunta. Nessuna pronuncia sulle spese.
Norme richiamate
consente il regolamento di competenza d'ufficio solo in presenza di un conflitto negativo che investa la competenza per materia o per territorio inderogabile nei casi previsti dalla legge.
richiamato come criterio territoriale dalla sentenza declinatoria del primo giudice.
invocato dal giudice ad quem come ulteriore criterio territoriale concorrente, ma non idoneo a fondare il regolamento d'ufficio nel caso concreto.
indicato quale limite alla derogabilità della competenza territoriale ai fini dell'ammissibilità del regolamento d'ufficio.
art. 49, comma secondo, c.p.c.
richiamato per evidenziare che l'eventuale accoglimento del regolamento d'ufficio produce effetti solo nei casi consentiti dall'ordinamento.
norma sul rito camerale adottato per la trattazione del regolamento.
Massime di principio
- Il regolamento di competenza d'ufficio ex art. 45 c.p.c. è ammissibile solo quando il secondo giudice contesti la competenza del primo per materia o per territorio inderogabile; non è invece utilizzabile per rimettere in discussione la competenza per valore o per territorio derogabile.
- Se la causa è stata tempestivamente riassunta davanti al giudice indicato come competente e la competenza è solo territoriale derogabile o per valore, la declinatoria del primo giudice diventa vincolante per il secondo giudice, anche se questi la reputi errata.
- Perché il conflitto negativo possa essere sollevato d'ufficio, non basta denunciare l'errore della sentenza declinatoria: occorre indicare in modo positivo quale giudice sia competente per materia o per territorio inderogabile.
- Laddove la controversia non presenti un vincolo di competenza per materia o per territorio inderogabile, la questione resta governata dai soli criteri ordinari di valore e territorio, con preclusione del regolamento d'ufficio da parte del giudice ad quem.
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