Cassazione Penale, Ordinanza n. 34728/2025 del 24/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata in appello per il reato contestato e ha disposto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente, già condannata in appello per il reato di detenzione e cessione di stupefacenti di lieve entità, ha proposto ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata per vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva. La doglianza sosteneva, in sostanza, che la Corte territoriale non avesse adeguatamente motivato sul punto relativo alla recidiva. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la Corte di appello aveva invece fornito una motivazione logica, coerente e puntuale.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Disposizione incriminatrice posta a fondamento della condanna per il reato di lieve entità in materia di stupefacenti.
recidiva
La Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza di appello sulla mancata esclusione della recidiva fosse congrua e immune da vizi logici.
Cassa delle ammende
La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna della ricorrente al pagamento della somma prevista in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il motivo che denunci un vizio di motivazione sulla valutazione della recidiva è infondato quando la sentenza impugnata offra una motivazione logica, coerente e specifica sul punto.
- La censura per mancata esclusione della recidiva non può essere accolta se si risolve in una mera diversa lettura del materiale valutativo già esaminato dal giudice di merito, in presenza di argomentazione adeguata.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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