Cassazione Penale, Sentenza n. 10415/2024 del 12/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma della custodia cautelare in carcere: dedotta violazione di legge e vizio di motivazione nella reiterata sussistenza delle esigenze cautelari. Si lamenta che il giudice del rinvio non abbia considerato adeguatamente il lungo arco temporale trascorso, l'attività lavorativa svolta dal 2014, e le revoche di misure di prevenzione/sicurezza quale segno di presa di distanza dall'associazione; si contesta la sovrastima della gravità indiziaria e del contributo informativo dei collaboratori.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati i motivi di impugnazione e ha confermato che il Tribunale del riesame ha adeguatamente motivato la persistenza delle esigenze cautelari. La Corte ha richiamato il principio per cui, nel caso di partecipazione a un'associazione mafiosa "storica", opera una presunzione relativa di pericolosità (art. 275, comma 3, c.p.p.) con un onere motivazionale attenuato: il tempo trascorso rileva in misura limitata e non è di per sé idoneo ad escludere il pericolo di recidiva salvo prova della rescissione del vincolo associativo. Il Tribunale ha valutato le revoche di sorveglianza speciale e libertà vigilata, ma le ha contestualizzate nel più ampio quadro probatorio e ha ritenuto non dimostrata la cessazione del rapporto con la 'ndrina (elementi indiziari indicano partecipazione sino almeno al 2019). Condanna del ricorrente alle spese processuali; nessuna immediata rimessione in libertà disposta.
Norme richiamate
La partecipazione a un'associazione di tipo mafioso "storica" giustifica una presunzione relativa di pericolosità sociale che richiede un onere probatorio attenuato per il giudice nel valutare le esigenze cautelari; l'attualità del periculum libertatis è considerata immanente e può essere esclusa solo con prove della rescissione del vincolo associativo.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
"salvo che siano acquisiti elementi"
Prevede la presunzione relativa di pericolosità sociale; la Corte ha sottolineato che tale presunzione trova piena applicazione nei casi di associazioni mafiose strutturate e che il mancato allegare elementi contrari rilevanti non neutralizza automaticamente la presunzione senza prove positive di dissociazione.
art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen.
Il "tempo silente" dalla commissione del reato ha rilevanza limitata nelle valutazioni preliminari per la custodia cautelare; il decorso del tempo è valutabile solo in via residuale e non basta di per sé a escludere esigenze cautelari in presenza di gravi indizi.
Nel giudizio di rinvio dopo annullamento per vizio di motivazione il giudice del riesame compie un nuovo e autonomo esame del materiale probatorio, con il medesimo potere del giudice originario, purché non ripeta il percorso logico già censurato dalla Corte.
Norma richiamata per la condanna alle spese del ricorrente in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha condannato Mancuso al pagamento delle spese processuali ai sensi di tale disposizione.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata in relazione agli adempimenti da porre in essere qualora dal provvedimento non discenda la rimessione in libertà: la cancelleria è stata incaricata degli adempimenti previsti.
Massime di principio
- Nelle ipotesi di reato associativo di tipo mafioso, la presunzione relativa di pericolosità (art. 275, comma 3 c.p.p.) è particolarmente forte: il tempo trascorso tra i fatti e la misura conta solo in via residuale e non è sufficiente da solo a escludere esigenze cautelari.
- La mera produzione di provvedimenti interlocutori favorevoli (es. revoche di misure di prevenzione o sicurezza) non prova automaticamente la rescissione del vincolo associativo; spetta alla difesa fornire elementi positivi e specifici che dimostrino un effettivo e irreversibile allontanamento dall'organizzazione criminale.
- Dopo annullamento per vizio di motivazione, il giudice del rinvio ha piena autonomia nel riesaminare il materiale probatorio, ma deve colmare le lacune indicate dalla Corte evitando di ripetere gli errori motivazionali precedenti.
- Elementi di contesto (età, lavoro svolto, permanenza nel territorio) possono essere valutati negativamente se coerenti con la persistenza di un ruolo influente nell'ambito mafioso; il giudice può ritenere tali elementi indiziari se non sussistono prove contrarie convincenti.
- Per ottenere la sostituzione o la revoca di misure cautelari in casi di mafia è necessario offrire elementi concreti e specifici che dimostrino la cessazione del rapporto associativo; argomentazioni generiche sul tempo trascorso o sulla partecipazione ad attività risocializzanti hanno efficacia limitata.
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