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Sentenza

Sentenza n. 588/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 1039/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, pubblicata in data 23.07.2024.

Giustizia amministrativa202501790

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 1039/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore da giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, pubblicata il 23 luglio 2024 e passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 21 febbraio 2025. La sentenza era stata notificata al Ministero anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente. L'amministrazione, ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto, accertando la perdurante inadempienza del Ministero rispetto alle statuizioni contenute nella sentenza definitiva passata in giudicato. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della presente pronuncia, detraendo quanto eventualmente già corrisposto. Per il caso di ulteriore inadempienza, il TAR ha nominato fin d'ora un commissario ad acta, individuato nel dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario da questi delegato, da attivare su istanza della ricorrente entro i successivi 90 giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro, oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato se versato, con distrazione delle spese in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di predisporre misure sostitutive, compresa la nomina del commissario ad acta.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è fondata quando una sentenza passata in giudicato non venga eseguita dall'amministrazione, nonostante la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione.
  • In sede di ottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di dare esecuzione alle statuizioni del giudicato entro un termine determinato, detraendo gli importi eventualmente già corrisposti.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, da attivare su istanza della parte vittoriosa in caso di ulteriore inadempienza dell'amministrazione, fissando anche il termine per l'esercizio dei poteri sostitutivi.
  • La protratta inadempienza dell'amministrazione rispetto a un giudicato giustifica la condanna alle spese del giudizio di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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