Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16259/2022 del 27/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia in carcere; il ricorrente chiedeva la revoca della misura cautelare ovvero la sua sostituzione con gli arresti domiciliari. Sosteneva errata applicazione del principio del "giudicato cautelare" e denunciava una presunta disparità di trattamento rispetto a coimputati che avrebbero beneficiato di valutazioni più favorevoli, senza però indicare elementi nuovi che modificassero il quadro indiziario o cautelare.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità. La Corte ha ritenuto che il ricorrente si sia limitato a richiamare principi giurisprudenziali sul giudicato cautelare senza indicare i concreti elementi sopravvenuti, né le ragioni di fatto e di diritto che giustificassero l'annullamento. Analogamente la lamentata disparità di trattamento è stata ritenuta generica e non supportata da indicazioni su quali coimputati si riferisse e in quale modo le loro posizioni fossero diverse. Per queste ragioni il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.). È stato inoltre disposto l'invio di copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, cod. proc. pen.

    menzionato nel testo come riferimento ai vizi che possono essere denunciati in ricorso per cassazione

    Il ricorso deve indicare in modo determinato il vizio impugnato; la sentenza sostiene che il motivo era indeterminato e dunque non rientrava nelle ipotesi previste dall'art. 606, comma 1.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    richiamato nel testo in relazione alla valutazione delle esigenze cautelari

    La valutazione delle esigenze cautelari è autonoma per ciascun indagato/coimputato e può giustificare misure diverse anche per fatti contestati in comune.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    citato riguardo alla condanna alle spese e alle ammende

    In caso di inammissibilità del ricorso la Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese e, se sussistono profili di colpa, alla cassa delle ammende.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    citato per l'invio della copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario

    La trasmissione è disposta quando dalla pronuncia non consegue la rimessione in libertà del detenuto.

  • Giurisprudenza: Sez. 5, Sentenza n. 1241 del 02/10/2014 (Femia)

    Sez. 5, Sentenza n. 1241 del 02/10/2014, dep. 13/01/2015, Femia, Rv. 261724

    Conferma che la preclusione del giudicato cautelare può essere superata solo da elementi nuovi che alterino il quadro precedentemente definito.

  • Giurisprudenza: Sez. 2, Sentenza n. 49188 del 09/09/2015 (Masone)

    Sez. 2, Sentenza n. 49188 del 09/09/2015, Masone, Rv. 265555

    Richiama il principio che in sede di revoca non sono riproponibili questioni già esaminate se non emergono elementi sopravvenuti rilevanti.

  • Giurisprudenza: Sez. 3, Sentenza n. 7784 del 28/01/2020 (Mazza)

    Sez. 3, Sentenza n. 7784 del 28/01/2020, Mazza, Rv. 278258

    Sottolinea l'autonomia della posizione processuale di ciascun coimputato nella valutazione delle esigenze cautelari, che può giustificare regimi cautelari differenti.

  • Giurisprudenza: Sez. 6, Sentenza n. 39346 del 03/07/2017 (Castagna)

    Sez. 6, Sentenza n. 39346 del 03/07/2017, Castagna, Rv. 271056

    Precisazione che la sopravvenuta diversa valutazione favorevole nei confronti di un diverso coindagato non costituisce, di per sé, elemento nuovo idoneo a superare il giudicato cautelare per un altro soggetto.

Massime di principio

  • Il ricorso contro provvedimenti cautelari deve essere specifico: indicare fatti nuovi o elementi sopravvenuti che cambino il quadro probatorio o cautelare per superare il "giudicato cautelare".
  • La mera enunciazione di principi giurisprudenziali senza l'indicazione di elementi concreti determina l'inammissibilità per aspecificità.
  • La lamentata disparità di trattamento rispetto a coimputati va dimostrata puntualmente: occorre indicare quali coimputati, la loro posizione cautelare e i motivi concreti della presunta illegittima differenza di trattamento.
  • La posizione processuale di ciascun coindagato è autonoma: decisioni più favorevoli per altri soggetti non bastano a giustificare la revoca della misura per il richiedente, salvo l'emersione di nuovi elementi specifici.
  • Chi propone ricorso deve anche chiarire quale vizio di diritto o di motivazione (ai sensi dell'art. 606 c.p.p.) si contesta; l'omessa individuazione del vizio rende il motivo indeterminato e il ricorso inammissibile.
  • Esistono rischi processuali in caso di ricorsi aspecifici: condanna alle spese e, se sussistono profili di colpa, alla cassa delle ammende.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.