Cassazione Penale, Sentenza n. 16259/2022 del 27/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia in carcere; il ricorrente chiedeva la revoca della misura cautelare ovvero la sua sostituzione con gli arresti domiciliari. Sosteneva errata applicazione del principio del "giudicato cautelare" e denunciava una presunta disparità di trattamento rispetto a coimputati che avrebbero beneficiato di valutazioni più favorevoli, senza però indicare elementi nuovi che modificassero il quadro indiziario o cautelare.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità. La Corte ha ritenuto che il ricorrente si sia limitato a richiamare principi giurisprudenziali sul giudicato cautelare senza indicare i concreti elementi sopravvenuti, né le ragioni di fatto e di diritto che giustificassero l'annullamento. Analogamente la lamentata disparità di trattamento è stata ritenuta generica e non supportata da indicazioni su quali coimputati si riferisse e in quale modo le loro posizioni fossero diverse. Per queste ragioni il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.). È stato inoltre disposto l'invio di copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
menzionato nel testo come riferimento ai vizi che possono essere denunciati in ricorso per cassazione
Il ricorso deve indicare in modo determinato il vizio impugnato; la sentenza sostiene che il motivo era indeterminato e dunque non rientrava nelle ipotesi previste dall'art. 606, comma 1.
richiamato nel testo in relazione alla valutazione delle esigenze cautelari
La valutazione delle esigenze cautelari è autonoma per ciascun indagato/coimputato e può giustificare misure diverse anche per fatti contestati in comune.
citato riguardo alla condanna alle spese e alle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso la Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese e, se sussistono profili di colpa, alla cassa delle ammende.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
citato per l'invio della copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario
La trasmissione è disposta quando dalla pronuncia non consegue la rimessione in libertà del detenuto.
Giurisprudenza: Sez. 5, Sentenza n. 1241 del 02/10/2014 (Femia)
Sez. 5, Sentenza n. 1241 del 02/10/2014, dep. 13/01/2015, Femia, Rv. 261724
Conferma che la preclusione del giudicato cautelare può essere superata solo da elementi nuovi che alterino il quadro precedentemente definito.
Giurisprudenza: Sez. 2, Sentenza n. 49188 del 09/09/2015 (Masone)
Sez. 2, Sentenza n. 49188 del 09/09/2015, Masone, Rv. 265555
Richiama il principio che in sede di revoca non sono riproponibili questioni già esaminate se non emergono elementi sopravvenuti rilevanti.
Giurisprudenza: Sez. 3, Sentenza n. 7784 del 28/01/2020 (Mazza)
Sez. 3, Sentenza n. 7784 del 28/01/2020, Mazza, Rv. 278258
Sottolinea l'autonomia della posizione processuale di ciascun coimputato nella valutazione delle esigenze cautelari, che può giustificare regimi cautelari differenti.
Giurisprudenza: Sez. 6, Sentenza n. 39346 del 03/07/2017 (Castagna)
Sez. 6, Sentenza n. 39346 del 03/07/2017, Castagna, Rv. 271056
Precisazione che la sopravvenuta diversa valutazione favorevole nei confronti di un diverso coindagato non costituisce, di per sé, elemento nuovo idoneo a superare il giudicato cautelare per un altro soggetto.
Massime di principio
- Il ricorso contro provvedimenti cautelari deve essere specifico: indicare fatti nuovi o elementi sopravvenuti che cambino il quadro probatorio o cautelare per superare il "giudicato cautelare".
- La mera enunciazione di principi giurisprudenziali senza l'indicazione di elementi concreti determina l'inammissibilità per aspecificità.
- La lamentata disparità di trattamento rispetto a coimputati va dimostrata puntualmente: occorre indicare quali coimputati, la loro posizione cautelare e i motivi concreti della presunta illegittima differenza di trattamento.
- La posizione processuale di ciascun coindagato è autonoma: decisioni più favorevoli per altri soggetti non bastano a giustificare la revoca della misura per il richiedente, salvo l'emersione di nuovi elementi specifici.
- Chi propone ricorso deve anche chiarire quale vizio di diritto o di motivazione (ai sensi dell'art. 606 c.p.p.) si contesta; l'omessa individuazione del vizio rende il motivo indeterminato e il ricorso inammissibile.
- Esistono rischi processuali in caso di ricorsi aspecifici: condanna alle spese e, se sussistono profili di colpa, alla cassa delle ammende.
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