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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 218/2022 del 10/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Si denunciava la nullità della sentenza di condanna (emanata il 9/10/2020) e dell'ordine di esecuzione per carcerazione per omessa traduzione in lingua dell'imputato e si chiedeva la restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p. per poter impugnare la sentenza irrevocabile; il ricorso si fondava sull'affermazione che l'imputato non conosceva l'italiano (si richiamava la precedente traduzione dell'ordinanza cautelare e giurisprudenza favorevole).

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che l'omessa traduzione della sentenza sia un atto accessorio che non determina la nullità della sentenza né impedisce il suo passaggio in giudicato; l'incidente ex art. 670 c.p.p. era infondato e la richiesta di restituzione del termine ex art. 175 c.p.p. è stata respinta perché la mancata traduzione non integra di per sé caso fortuito o forza maggiore idonei a giustificare la restituzione. Il giudice ha inoltre valutato i fatti e ha accertato che l'imputato conosceva la lingua italiana (residenza dall'2009, carta d'identità italiana dal 2009, sottoscrizione di atti processuali), rendendo infondata la contestazione. Condanna alle spese ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 670 cod. proc. pen.

    Quando il giudice dell'esecuzione accerta che il provvedimento manca o non è divenuto esecutivo, valutata anche nel merito l'osservanza delle garanzie previste nel caso di irreperibilità del condannato, lo dichiara con ordinanza e sospende l'esecuzione ...

    Disciplina l'incidente di esecuzione; il giudice dell'esecuzione può dichiarare la non esecutività e, se non lo fa, decide sulla richiesta di restituzione del termine ex art.175; nel caso si è ritenuto inapplicabile perché la sentenza era formalmente esecutiva e irrevocabile.

  • art. 648 cod. proc. pen.

    1. Sono irrevocabili le sentenze pronunciate in giudizio contro le quali non è ammessa impugnazione diversa dalla revisione. 2. Se l'impugnazione è ammessa, la sentenza è irrevocabile quando è inutilmente decorso il termine per proporla ...

    Stabilisce il principio di irrevocabilità formale delle sentenze; la mancata traduzione non è prevista come causa ostativa all'irrevocabilità.

  • art. 143 cod. proc. pen.

    Imposta l'obbligo di verifica della conoscenza della lingua processuale e la traduzione degli atti ove necessario; la Corte ha interpretato la traduzione della sentenza come adempimento accessorio e non come causa di nullità della sentenza.

  • art. 175 cod. proc. pen.

    Regola la restituzione nel termine per l'impugnazione in caso di impedimenti derivanti da caso fortuito o forza maggiore; la mancata traduzione della sentenza, di per sé, non rientra tra tali impedimenti salvo prova di un'effettiva impossibilità di impugnare per cause esterne.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese.

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    Richiamato per distinguere la fattispecie da ipotesi in cui il soggetto non è stato a conoscenza del procedimento (giudizio in assenza); qui il procedimento era regolarmente conosciuto dall'imputato.

  • Cedu, art. 6 (dir. procedura equa)

    Invocato dal ricorrente in tema di diritto a un processo equo e comprensione degli atti, ma la Corte non lo ha ritenuto idoneo a far dichiarare la nullità della sentenza per mera omissione della traduzione.

  • Costituzione, art. 111

    Richiamato come principio costituzionale sul giusto processo; non ha determinato nel caso la nullità della sentenza per omissione della traduzione.

Massime di principio

  • L'omessa traduzione di una sentenza non determina automaticamente la nullità della sentenza né impedisce il suo passaggio in giudicato: la traduzione è considerata un atto accessorio svolto da terzi.
  • La richiesta di restituzione del termine ex art. 175 c.p.p. richiede la prova di un impedimento equivalente a caso fortuito o forza maggiore; la sola mancanza della traduzione di per sé non è sufficiente.
  • La verifica della conoscenza della lingua processuale dell'imputato spetta anche al giudice dell'esecuzione e si basa su elementi di fatto (residenza, documenti d'identità, sottoscrizione di atti, comportamento processuale), anche se in precedenza fosse stata disposta una traduzione per alcuni atti.
  • La deduzione circa la mancata conoscenza della lingua è, di regola, atto personalissimo dell'imputato; se il difensore la propone deve comunque essere sorretta da elementi fattuali concreti.
  • Se si eccepisce la non conoscenza della lingua per giustificare una impugnazione tardiva, conviene produrre elementi contemporanei e specifici (es. certificazioni, testimonianze, documentazione che attesti l'impossibilità materiale di comprendere gli atti), non limitarsi a richiamare traduzioni disposte in atti precedenti.
  • Nel caso si proponga congiuntamente un incidente ex art. 670 c.p.p. e la restituzione ex art. 175 c.p.p., il giudice dell'esecuzione è competente a decidere entrambe le questioni e la decisione sulla restituzione non potrà essere riproposta successivamente al giudice dell'impugnazione.
  • Per tutelare i diritti in presenza di difficoltà linguistiche, è preferibile far verbalizzare specifiche richieste di traduzione e annotare la concreta impossibilità di comprendere gli atti durante le fasi processuali, oltre a depositare tempestivamente istanze difensive mirate.

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