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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41326/2022 del 02/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto la richiesta di permesso premio. Il difensore ha dedotto che il Tribunale non aveva considerato adeguatamente i progressi trattamentali e la regolare condotta carceraria del detenuto e non aveva effettuato una valutazione specifica sull'idoneità rieducativa del breve permesso richiesto

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato come infondato. La Corte ha ritenuto che i permessi premio siano elemento del trattamento penitenziario e debbano essere concessi solo dopo una valutazione complessiva del percorso rieducativo; il Tribunale aveva valutato negativamente la richiesta sulla base della pregressa negativa esperienza dell'istante negli istituti alternativi (e del fatto che i reati oggetto della pena erano stati commessi dopo precedenti ammissioni ai benefici) e della sua biografia criminale, motivazione ritenuta esaustiva e priva di vizi logici. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso in cassazione

  • istituto dei permessi premio (principio giurisprudenziale/penitenziario)

    I permessi premio sono parte del trattamento penitenziario e la loro concessione richiede una valutazione dell'andamento complessivo del percorso rieducativo: devono risultare idonei, in relazione ai progressi e alle prospettive del detenuto, a contribuire al raggiungimento dell'obiettivo rieducativo; la valutazione può considerare precedenti esiti negativi di misure alternative e la biografia criminale

Massime di principio

  • La concessione dei permessi premio è discrezionale e ancorata a una valutazione globale del percorso rieducativo; non può essere automatica neanche se la pena è prossima al termine
  • La pregressa negativa esperienza con misure alternative alla detenzione (es. affidamento in prova) e la rilevante biografia criminale sono elementi negativi rilevanti nella valutazione di ammissione ai permessi
  • Il giudice deve motivare specificamente la decisione con riferimento ai progressi trattamentali e all'idoneità rieducativa del permesso; motivazioni adeguate ed esaurienti sono difficilmente censurabili in sede di legittimità
  • La semplice buona condotta carceraria non è necessariamente sufficiente a garantire il permesso se ricorrono elementi negativi di più ampia rilevanza trattamentale
  • In sede di impugnazione in Cassazione l'annullamento è possibile solo se emergono vizi logici o insufficienza della motivazione che abbiano inciso sulla decisione

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