Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 08563/2026 del 06/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento del corrispettivo di forniture di merci e attrezzature. La società ingiunta ha proposto opposizione contestando sia la competenza territoriale sia il credito azionato, e ha formulato domande/pretese riconvenzionali per la restituzione di stampi di propria proprietà, il risarcimento dei danni da fermo produttivo e indebito uso degli stampi, il rimborso di costi di riparazione e trasporto e il ristoro per la mancata sostituzione di merce viziata. Dopo il fallimento della società opposta, il giudizio è proseguito con la curatela. In primo grado il decreto è stato revocato, la riconvenzionale dichiarata improcedibile e la società opponente è stata condannata al pagamento di una somma residua. In appello la Corte territoriale, dopo un precedente regolamento di competenza, ha qualificato il rapporto come subfornitura, ha ritenuto che le questioni creditori/compensative della società opponente fossero coperte o comunque già definite, ha dichiarato alcune domande improcedibili e ha respinto le istanze istruttorie. Con il ricorso per cassazione la società ricorrente ha dedotto, in sintesi: 1) violazione delle regole sulla competenza e omessa pronuncia, per avere la Corte d'appello ritenuto coperta da giudicato la qualificazione del rapporto come subfornitura sulla base dell'ordinanza resa nel regolamento di competenza; 2) omessa pronuncia sul motivo di appello relativo all’erronea ammissione del credito della controparte per fatture che si assumevano non provate; 3) motivazione apparente sul rigetto delle pretese riconvenzionali; 4) omesso esame di un verbale di prova testimoniale in altro giudizio; 5) motivazione apparente sul rigetto delle prove testimoniali; 6) violazione delle norme sulla forma e prova del contratto, per l'errata supposizione di un giudicato interno sulla subfornitura; 7) violazione delle norme sull'istruzione probatoria e sul diritto alla prova per la mancata ammissione di ulteriori testimoni. La Cassazione ha ritenuto infondato il terzo motivo, inammissibile il quarto, e ha accolto il primo e il secondo, dichiarando assorbiti il quinto, il sesto e il settimo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti e ha rinviato alla Corte d'appello di L'Aquila, in diversa composizione, anche per le spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso, ha dichiarato inammissibile il quarto motivo, ha rigettato il terzo e ha dichiarato assorbiti il quinto, il sesto e il settimo. Ha cassato la sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolti e ha rinviato alla Corte d'appello di L'Aquila in diversa composizione perché riesamini la qualificazione del rapporto e il motivo di appello omesso, rivalutando conseguentemente anche le istanze istruttorie, oltre a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 49 c.p.c.

    richiamato nel motivo relativo alla competenza e alla pretesa violazione derivante dall'erronea considerazione del regolamento di competenza.

  • art. 384 c.p.c.

    richiamato per censurare l'asserita errata lettura dell'ordinanza resa nel regolamento di competenza; la Corte precisa che in sede di regolamento il giudice di legittimità decide solo sulla competenza.

  • art. 2909 c.c.

    evocato per escludere che la qualificazione del rapporto data nell'ordinanza sulla competenza sia coperta da giudicato sostanziale.

  • art. 112 c.p.c.

    la sua violazione è ravvisata per omessa pronuncia su un motivo di appello e, nel primo motivo, per l'erroneo assorbimento della questione sulla qualificazione del rapporto.

  • art. 104 c.p.c.

    richiamato per affermare che domande connesse e dipendenti possono essere proposte nello stesso processo, con riflessi sulla competenza territoriale.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    base dei motivi formulati per omessa pronuncia e motivazione apparente, qualificati come errori in procedendo.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    richiamato per il vizio di motivazione apparente; la Corte ribadisce che il vizio sussiste solo quando la motivazione non consenta di percepire il fondamento della decisione.

  • art. 111 Cost.

    richiamato in relazione al requisito costituzionale della motivazione non apparente.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    interpretato in senso restrittivo: è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non di singoli elementi istruttori o argomentazioni difensive.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    richiamato per gli oneri di specificità del ricorso quando si deduce l'omesso esame di un fatto.

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 366 n. 6 per l'onere di indicare e localizzare il fatto decisivo asseritamente omesso.

  • art. 1350 c.c.

    evocato nel motivo relativo alla forma scritta del contratto, in relazione alla pretesa qualificazione del rapporto come subfornitura.

  • art. 1362 c.c.

    richiamato per la corretta interpretazione del contratto ai fini della qualificazione del rapporto.

  • art. 1655 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per contestare la qualificazione giuridica del rapporto e la relativa disciplina probatoria.

  • art. 2725 c.c.

    evocato per sostenere la necessità della prova scritta per alcuni fatti/accordi da cui dipenderebbe la qualificazione del rapporto.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato in relazione alla decisione sulle prove e al principio di disponibilità della prova.

  • art. 244 c.p.c.

    richiamato per contestare la mancata ammissione di prova testimoniale.

  • art. 253 c.p.c.

    richiamato con riferimento alla prova testimoniale e alle sue regole di assunzione.

Massime di principio

  • La qualificazione giuridica di un rapporto contrattuale svolta dal giudice in sede di regolamento di competenza ha funzione esclusivamente strumentale all'individuazione del giudice competente e non produce giudicato sostanziale sulla natura del contratto.
  • Nel regolamento di competenza il controllo della Corte di cassazione è limitato alle questioni necessarie a stabilire la competenza, restando estranee le questioni di merito sul contenuto effettivo del rapporto tra le parti.
  • Il giudice di merito conserva il potere-dovere di riesaminare la qualificazione del contratto sulla base degli elementi di fatto allegati e provati, senza essere vincolato dalla qualificazione compiuta incidentalmente nel giudizio sulla competenza.
  • L'erroneo assorbimento di un motivo di appello integra omessa pronuncia, censurabile ai sensi dell'art. 112 c.p.c.
  • Il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando la motivazione, pur graficamente esistente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non basta che la motivazione sia sintetica o non condivisa dalla parte.
  • L'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., se il fatto storico rilevante sia stato comunque considerato dal giudice; il motivo è ammissibile solo se viene individuato un fatto storico decisivo, specificamente localizzato e discusso.
  • Quando una decisione di primo grado si è arrestata su una questione preliminare di rito, l'appellante può riproporre in appello le domande o eccezioni non esaminate, ma deve farlo in modo specifico e non meramente generico.
  • La valutazione sull'ammissibilità delle prove testimoniali deve essere coerente con il tema decidendum; ove la rivalutazione del rapporto sostanziale venga rimessa al giudice di rinvio, anche le istanze istruttorie collegate dovranno essere riesaminate in coerenza con la nuova qualificazione del rapporto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompetenzaProveInadempimentoAccertamento del passivoAppalto
RamiProcesso civileContrattiObbligazioniFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullitàLitisconsorzio necessario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.