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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17084/2024 del 23/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto l'autorizzazione per il prof. Leone, medico di sua fiducia, ad accedere nell'istituto penitenziario per sottoporlo a visita specialistica a sue spese. Il GIP ha rigettato la richiesta ritenendo che fosse già stata espletata una perizia antecedente nella quale il sanitario in questione aveva interagito con il perito. Marinacci ha impugnato per violazione degli artt. 2, 32 e 27, comma 3, Cost., lamentando la lesione del diritto alla salute e segnalando un peggioramento delle proprie condizioni (ricovero ospedaliero e calo ponderale involontario) intervenuto dopo la perizia.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha affermato che il diritto del detenuto a farsi visitare da un medico di fiducia a proprie spese deve essere tutelato e che l'autorizzazione del giudice ha funzione limitata a verificare esclusivamente se la visita possa incidere negativamente sugli accertamenti processuali. Il rigetto basato sulla sola esistenza di una precedente perizia, senza valutare il peggioramento delle condizioni di salute segnalato e senza motivazione adeguata, è stato ritenuto illegittimo. Per tale ragione l'ordinanza è stata annullata e la causa rinviata al GIP del Tribunale di Foggia per nuovo giudizio conforme ai principi enunciati.

Norme richiamate

  • legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 11, comma 12

    La disposizione riguarda la possibilità per il detenuto di essere visitato da sanitario di fiducia e supporta il riconoscimento costituzionale del diritto alla salute; il rigetto del GIP è impugnabile per cassazione quando incide su tale diritto.

  • ordinamento penitenziario, art. 11, comma 9

    «I detenuti e gli internati possono richiedere di essere visitati a proprie spese da un sanitario di loro fiducia. Per gli imputati è necessaria l'autorizzazione del magistrato che procede, sino alla pronuncia della sentenza di primo grado»

    La norma consente al detenuto la visita a proprie spese senza limiti, imponendo al giudice che procede per gli imputati solo l'autorizzazione finalizzata a valutare eventuali interferenze con il processo, non a sindacare la necessità della cura.

  • D.P.R. 30 giugno 2000, n. 239, art. 17, comma 7

    Rafforza la disciplina consentendo, a spese dell'interessato, trattamenti medici, terapeutici e chirurgici all'interno degli istituti di pena, confermando la possibilità di cure richieste dal detenuto.

  • Costituzione, art. 111, comma 7

    Principio che consente il ricorso per cassazione avverso provvedimenti che incidono su diritti fondamentali (qui richiamato per l'impugnabilità dell'ordinanza del GIP).

  • Costituzione, artt. 2, 32 e 27, comma 3

    Art. 2 (diritti inviolabili della persona), art. 32 (tutela della salute) e art. 27, comma 3 (pena non può consistere in trattamenti contrari al senso di umanità): invocati a fondamento del diritto del detenuto a cure e visite mediche.

Massime di principio

  • Il detenuto ha diritto a farsi visitare da un medico di fiducia a proprie spese; per gli imputati è richiesta l'autorizzazione del giudice che procede solo fino alla sentenza di primo grado.
  • L'autorizzazione del giudice non può sostituirsi a un giudizio medico: il controllo del magistrato è limitato a valutare se la visita possa compromettere gli accertamenti processuali, non a sindacare la necessità terapeutica.
  • Un precedente accertamento (perizia) non esclude di per sé la possibilità di nuove visite; il giudice deve valutare eventuali mutamenti delle condizioni di salute e motivare adeguatamente il diniego.
  • Il rigetto ingiustificato della richiesta di visita medica che incide sul diritto alla salute è impugnabile in Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.; in caso di accoglimento la sentenza viene annullata con rinvio per nuovo esame conforme ai principi indicati.
  • Nelle istanze il detenuto (o il difensore) dovrebbe documentare il motivo e l'urgenza della visita (referti, ricoveri, perdita di peso, ecc.) per rendere evidente il peggioramento e limitare il margine di discrezionalità del giudice.

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