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Ordinanza

Ordinanza n. 6/2026 - Parma, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento DASPO del Questore della Provincia di Parma in data -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202400077

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento DASPO del Questore della Provincia di Parma

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato per l’annullamento un provvedimento DASPO adottato dal Questore della Provincia di Parma. Dall’ordinanza non risultano specificati i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Il TAR rileva che non è stata recentemente compiuta alcuna attività processuale indicativa della permanenza dell’interesse alla decisione di merito. Per tale ragione dispone che il ricorrente dichiari motivatamente, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, se permanga l’interesse alla decisione, aggiorni la situazione relativa alla vicenda e comunichi e documenti eventuali fatti o atti sopravvenuti, indicando anche l’eventuale necessità di ulteriore istruttoria. La stessa amministrazione resistente deve verificare la completezza della propria attività difensiva e riferire su eventuali fatti o atti sopravvenuti, nonché su circostanze eventualmente idonee a evidenziare la cessazione della materia del contendere o la sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione

Il TAR non decide nel merito l’impugnazione del DASPO e dispone specifici incombenti istruttori a carico di entrambe le parti, da adempiere entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. Il giudice precisa che, in caso di inerzia del ricorrente dopo un’ordinanza istruttoria diretta ad accertare la permanenza dell’interesse, tale comportamento può consentire la dichiarazione di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La mancata ottemperanza agli incombenti potrà essere valutata, ai sensi degli artt. 64 e 84, comma 4, c.p.a., quale elemento di prova anche della sopravvenuta carenza di interesse. Il dispositivo ordina l’esecuzione degli incombenti e dispone l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    improcedibilità del ricorso

    L’inerzia della parte ricorrente, successiva a un’ordinanza istruttoria volta ad accertare la permanenza dell’interesse, può essere valutata come manifestazione implicita ma inequivoca dell’attuale disinteresse alla decisione e condurre alla dichiarazione di improcedibilità.

  • art. 64 c.p.a.

    Il comportamento processuale delle parti e la mancata ottemperanza agli incombenti istruttori possono essere valutati dal giudice anche come elementi di prova.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    La mancata ottemperanza agli incombenti istruttori può essere valorizzata, insieme al comportamento processuale, per desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ricorrendone i presupposti, consente l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la parte interessata.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato quale presupposto, insieme alla normativa nazionale, per la tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Quando un ricorso amministrativo risalente non è accompagnato da attività processuale recente indicativa della permanenza dell’interesse, il giudice può disporre incombenti istruttori per verificare l’attualità dell’interesse alla decisione e la presenza di fatti sopravvenuti.
  • Se la parte ricorrente rimane inerte dopo un’ordinanza istruttoria espressamente finalizzata ad accertare la permanenza dell’interesse, il giudice può desumere da tale comportamento una manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse e dichiarare l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • La mancata ottemperanza agli incombenti istruttori può essere valutata dal giudice, ai sensi degli artt. 64 e 84, comma 4, c.p.a., quale elemento di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezzaIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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