Cassazione Penale, Ordinanza n. 23053/2025 del 18/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna emessa in appello resta quindi ferma per i reati contestati, nei limiti di quanto emerge dal testo.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali volontarie e danneggiamento. Dal testo emerge che il ricorso riguardava in particolare il giudizio di responsabilità per il reato di lesioni personali volontarie. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché sostanzialmente riproponeva censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, mirando in realtà a ottenere una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti; inoltre il motivo è stato giudicato genericamente non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
Norma richiamata solo come uno dei reati oggetto della condanna impugnata.
Norma richiamata solo come uno dei reati oggetto della condanna impugnata.
Norma richiamata solo come uno dei reati oggetto della condanna impugnata.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riprodurre censure già esaminate dai giudici di merito e che, nella sostanza, solleciti una nuova valutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione del fatto.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata; la censura meramente generica o non correlata alle argomentazioni decisive della decisione è inammissibile.
- La Cassazione non è giudice del merito e non può essere investita di doglianze che mirano esclusivamente a ottenere una rivalutazione delle prove già acquisite e apprezzate nei gradi di merito.
Come è indicizzato
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