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Sentenza

Sentenza del 03/02/2016 n. 2092 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Con rogito del 12 febbraio 2001, registrato il 5 marzo 2001, S.M. aveva venduto un terreno agricolo con fabbricato per L. 750.000.000 (Euro 387.342,67). Una segnalazione della Guardia di Finanza indicava che la venditrice aveva ricevuto dall’acquirente un bonifico estero di L. 1.079.999.998 (Euro 557.773,44), superiore al prezzo dichiarato. L’Agenzia aveva quindi notificato un avviso di liquidazione per le maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale e un distinto atto di contestazione e irrogazione delle sanzioni per occultamento parziale del corrispettivo. La contribuente impugnò entrambi gli atti e la CTP di Livorno accolse i ricorsi; la CTR toscana respinse gli appelli dell’Ufficio, ritenendo che la valutazione automatica prevista dall’art. 52, comma 4, del D.P.R. n. 131/1986 impedisse ulteriori accertamenti. In cassazione l’Agenzia contestò tale interpretazione: la valutazione automatica impedisce di rettificare il valore dichiarato per incongruità, ma non preclude di accertare un prezzo effettivamente pagato superiore a quello dichiarato, recuperare le imposte dovute e applicare le sanzioni. La contribuente eccepì inoltre la necessità di integrare il contraddittorio con altri soggetti e la decadenza delle pretese fiscali.

La decisione

La Corte riunì i due ricorsi per connessione. Respinse l’eccezione di litisconsorzio necessario: gli altri soggetti indicati non risultavano parti dei precedenti gradi e la solidarietà tra venditore e acquirente per l’imposta di registro non comporta, di per sé, litisconsorzio necessario. Respinse anche l’eccezione di decadenza: la proroga biennale prevista dall’art. 11 della L. n. 289/2002 era applicabile e la notifica del 13 marzo 2005 era tempestiva. Accolse i ricorsi dell’Agenzia, cassò entrambe le sentenze della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, decise nel merito respingendo i ricorsi originari della contribuente contro l’avviso di liquidazione e l’atto sanzionatorio. Compensò le spese dei due gradi di merito e condannò la contribuente a rifondere all’Agenzia le spese dei giudizi di cassazione riuniti, liquidate in Euro 3.500, oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 52, comma 4, del D.P.R. n. 131/1986

    il principio risultante dal disposto del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 4, sia inteso come enunciativo di un vincolo di natura meramente procedimentale, che, se da un lato è ostativo al compimento da parte della pubblica amministrazione di attività di accertamento sulla congruità di quello che è il valore dichiarato dell'immobile, non è impeditivo a che la stessa possa attivarsi nel momento in cui venga a conoscenza del fatto che via sia stato parziale occultamento del prezzo

    La valutazione automatica limita l’accertamento del valore dell’immobile: impedisce all’Amministrazione di contestare la congruità del valore dichiarato, ma non le impedisce di intervenire quando acquisisca elementi che dimostrino l’occultamento di una parte del prezzo effettivamente pagato.

  • Art. 72 del D.P.R. n. 131/1986

    l'avere i contribuenti fatto riferimento, ai fini della dichiarazione del valore del bene, alla cosiddetta valutazione automatica, sulla base dei parametri di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 4, se pone l'amministrazione nella condizione di non poter contestare tale valore, non esclude, invece, l'applicabilità di sanzioni ex art. 72 del citato decreto, ove la stessa amministrazione venga a conoscenza che è stato corrisposto, per l'atto di cui si tratta, un prezzo superiore al valore dichiarato

    La sanzione è applicabile quando l’Amministrazione accerta che il corrispettivo effettivamente versato supera quello dichiarato, anche se il valore dichiarato era stato determinato secondo il criterio automatico.

  • Art. 43 del D.P.R. n. 131/1986

    La disposizione è richiamata dalla Corte nell’esame della censura relativa alla liquidazione delle imposte sul corrispettivo effettivamente pagato; la decisione riconosce il recupero della maggiore imposta conseguente all’accertamento del prezzo occultato.

  • Art. 51 del D.P.R. n. 131/1986

    La norma è richiamata nella censura dell’Agenzia concernente la determinazione del valore e il recupero delle maggiori imposte. La Corte accoglie la censura sulla base del principio che il criterio automatico non protegge l’occultamento del prezzo effettivo.

  • Art. 76, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986

    Consegue che la notifica in data 13 marzo 2005 dell'avviso di liquidazione e del separato atto di contestazione e d'irrogazione delle sanzioni è avvenuta entro il termine di decadenza di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 2, quale integrato dalla correlativa disposizione di proroga di cui alla L. n. 289 del 2002, succitato art. 11.

    Il termine di decadenza per la liquidazione e per l’atto sanzionatorio va calcolato tenendo conto della proroga biennale prevista dalla disciplina di definizione agevolata, quando ricorrono i relativi presupposti.

  • Art. 11 della L. n. 289/2002

    Consegue che la notifica in data 13 marzo 2005 dell'avviso di liquidazione e del separato atto di contestazione e d'irrogazione delle sanzioni è avvenuta entro il termine di decadenza di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 2, quale integrato dalla correlativa disposizione di proroga di cui alla L. n. 289 del 2002, succitato art. 11.

    Per gli atti pubblici formati entro il 30 novembre 2002, la proroga biennale dei termini per liquidare la maggiore imposta opera, secondo la decisione, quando la definizione agevolata non sia stata richiesta o sia rimasta priva di effetti; nel caso concreto ha reso tempestive le notifiche del 13 marzo 2005.

  • Art. 274 c.p.c.

    Preliminarmente può disporsi la riunione del giudizio recante il n. R.G. 28674/10 a quello contrassegnato dal n. R.G. 28646/10 per connessione soggettiva e parzialmente oggettiva, ai sensi dell'art. 274 c.p.c. , applicabile anche riguardo ai giudizi in cassazione

    La riunione per connessione soggettiva e parzialmente oggettiva è ammessa anche nei giudizi di cassazione.

  • Art. 384, comma 2, ultimo periodo, c.p.c.

    Non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, le cause riunite possono essere decise nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c. , comma 2, u.p., conseguendo, alle osservazioni dinanzi esposte, che gli originari ricorsi proposti dalla contribuente avverso l'avviso di liquidazione e avverso l'atto di contestazione ed irrogazione di sanzioni sopra menzionati vanno respinti.

    Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione, cassata la decisione impugnata, può decidere direttamente la causa nel merito.

Massime di principio

  • La valutazione automatica catastale tutela il valore dichiarato soltanto rispetto a una rettifica di congruità: non impedisce di provare che il prezzo effettivamente pagato era superiore a quello indicato nell’atto.
  • Se l’Amministrazione dimostra l’occultamento, anche parziale, del corrispettivo, può recuperare le imposte commisurate al prezzo effettivo e applicare le sanzioni previste, senza che la valutazione automatica costituisca una causa di esonero.
  • La solidarietà tra acquirente e venditore per le obbligazioni relative all’imposta di registro non determina automaticamente un litisconsorzio necessario nel giudizio tributario.
  • La tempestività degli atti impositivi va verificata considerando eventuali proroghe legislative dei termini di decadenza, purché ne ricorrano i presupposti.

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