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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12006/2024 del 22/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato per vizio di motivazione (art. 606 lett. e c.p.p.) l'ordinanza che aveva confermato il rigetto della richiesta di revoca o attenuazione della misura cautelare. La difesa aveva sostenuto che il provvedimento del riesame non aveva valutato adeguatamente la proporzione tra la durata degli arresti domiciliari (oltre due anni) e la pena inflitta in primo grado (due anni e nove mesi), ossia non aveva affrontato il novum rappresentato dalla sentenza di merito che riduceva l'incertezza sull'entità della pena, con conseguente possibile sopravvenuta inadeguatezza della misura cautelare.

La decisione

Il giudice ha accolto il ricorso ritenendo che l'ordinanza impugnata non avesse adeguatamente confrontato il tema della proporzionalità e dell'adeguatezza della misura cautelare alla luce della sopravvenuta condanna in primo grado. Per questo motivo ha annullato l'ordinanza e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Reggio Calabria per un nuovo esame, impartendo che il tribunale si pronunci esplicitamente sulla necessità e proporzionalità degli arresti domiciliari tenendo conto della durata già scontata e della pena irrogata in primo grado (ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 606 lett. e c.p.p.

    Motivo di ricorso per vizio di motivazione: si è ritenuto che la decisione impugnata contenesse una motivazione apparente o insufficiente poiché non ha affrontato il profilo della proporzionalità della misura cautelare rispetto alla pena inflitta in primo grado.

  • art. 125 comma 3 c.p.p.

    Richiamato come riferimento alle regole generali sulla motivazione e sul contenuto dell'ordinanza in materia cautelare; il principio è stato interpretato nella sentenza come obbligo di confronto con i novum processuali.

  • art. 275 c.p.p.

    Norma sul regime degli arresti domiciliari e sulle misure cautelari; richiamata nel quadro delle valutazioni sulla durata e adeguatezza della misura.

  • art. 299 c.p.p.

    Norma che disciplina la revoca o l'attenuazione della misura cautelare: la difesa aveva chiesto la revoca/attenuazione ex art. 299 e il riesame avrebbe dovuto valutare tale richiesta anche alla luce della sentenza di primo grado.

  • art. 13 Cest.

    Normativa richiamata in rapporto alle misure cautelari; la sentenza la menziona tra i riferimenti invocati dalla difesa, con interpretazione volta a sottolineare la necessità di valutare la compressione della libertà personale.

  • art. 309 comma 7 c.p.p.

    Norma che individua la competenza per il nuovo esame dopo annullamento: il provvedimento è stato rinviato al Tribunale di Reggio Calabria ai sensi di questa disposizione.

  • Giurisprudenza - Sez. U. n. 16085 del 31/3/2011 (Rv. 249324)

    Principio giurisprudenziale richiamato secondo cui i principi di proporzionalità e adeguatezza impongono una verifica costante della perdurante idoneità della misura cautelare per tutta la sua durata, non solo al momento dell'adozione.

Massime di principio

  • Quando sopravvengono provvedimenti di merito (es. condanna in primo grado) che chiariscono l'entità della pena, il giudice delle misure deve riesaminare la proporzionalità e l'adeguatezza della misura cautelare in atto.
  • La verifica della misura cautelare non può limitarsi alla sussistenza del quadro indiziario: deve includere un confronto con le sopravvenienze processuali e con il tempo già scontato in custodia o in regime domiciliare.
  • La mancata trattazione, nella motivazione, di un novum rilevante che possa incidere sulla necessità della misura costituisce un vizio di motivazione suscettibile di annullamento e rinvio.
  • In situazioni analoghe la difesa dovrebbe esplicitamente sollevare il profilo della proporzionalità (anche quantificando il "presofferto" rispetto alla pena irrogata) e chiedere la revoca o attenuazione ai sensi dell'art. 299 c.p.p.; il giudice dovrà motivare specificamente perché la misura resta necessaria.
  • Per il giudice delle garanzie è obbligatorio applicare il principio della minor compressione possibile della libertà personale: la misura più afflittiva può essere mantenuta solo se persistono esigenze cautelari concrete e proporzionate rispetto alla durata residua e all'entità della pena.

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