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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33180/2024 del 27/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con procedura de plano. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Decisione resa in data 11 luglio 2024 (come indicato nel dispositivo)

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza indicata in epigrafe; la Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché proposto personalmente dal ricorrente senza la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione, come previsto dall'art. 613 c.p.p. nella versione risultante dalla legge n. 103/2017. La Corte ha altresì rilevato che la sottoscrizione "per autentica" della firma del ricorrente ad opera di un difensore non sopperisce al requisito della sottoscrizione da parte di un difensore abilitato alla cassazione

Norme richiamate

  • art. 613 cod. proc. pen.

    La Corte interpreta l'art. 613, nella versione risultante dalla legge n. 103/2017, nel senso che gli atti di ricorso, le memorie e i motivi nuovi in Cassazione devono essere sottoscritti da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione; l'assenza di tale sottoscrizione determina l'inammissibilità a pena assoluta

  • legge n. 103 del 2017

    La modifica normativa ha introdotto l'obbligo di sottoscrizione da parte di difensori iscritti nell'albo speciale per gli atti in Cassazione; la Corte applica tale requisito rigidamente, con effetto inammissorio se mancato

  • S.U. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010

    Giurisprudenza della Corte Suprema richiamata a supporto dell'interpretazione per cui l'inosservanza dell'obbligo di sottoscrizione da parte di difensori iscritti all'albo speciale comporta l'inammissibilità del ricorso

  • Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475

    La Corte sottolinea che la sottoscrizione "per autentica" della firma del ricorrente da parte del difensore non attribuisce a quest'ultimo la titolarità dell'atto e non supplisce al requisito dell'iscrizione all'albo speciale

Massime di principio

  • I ricorsi alla Corte di Cassazione devono essere sottoscritti da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione: l'assenza di tale sottoscrizione comporta inammissibilità dell'impugnazione
  • La sottoscrizione "per autentica" della firma del ricorrente da parte del difensore non è equivalente alla sottoscrizione dell'atto da parte di un difensore abilitato alla cassazione e non sanerà il vizio formale
  • L'inammissibilità per carenza di sottoscrizione è dichiarabile "de plano" (senza istruttoria) e comporta normalmente la condanna del ricorrente alle spese processuali e a una somma a favore della cassa delle ammende
  • Per evitare l'inammissibilità, il ricorrente deve curare che il difensore che firma l'atto sia effettivamente iscritto nell'albo speciale; in difetto è preferibile chiedere assistenza di un difensore abilitato o rinnovare l'atto entro i termini e con le formalità previste, se ammesse

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