Cassazione Penale, Sentenza n. 44034/2022 del 21/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di indennizzo per ingiusta detenzione in relazione alla custodia cautelare adottata in un procedimento per partecipazione in associazione finalizzata al narcotraffico e reati connessi. Il ricorrente deduceva violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al profilo ostativo: la base indiziaria sarebbe stata debole (poche intercettazioni, contenuto ambiguo), il coimputato indicato come elemento di contiguità era all'epoca incensurato, l'unico episodio di cessione utilizzato come riscontro era stato assolto per tutti gli imputati e per altro a Gambuto era stato riconosciuto l'indennizzo.
La decisione
Ricorso rigettato. La Corte ha ritenuto congrua la valutazione della Corte d'appello che, pur riconoscendo l'annullamento e la successiva revoca della misura per sopravvenuta carenza delle esigenze cautelari, ha rilevato elementi che giustificavano il rifiuto dell'indennizzo: intercettazioni equivoche, frequenti contatti con soggetti dediti al narcotraffico (es. DE RIENZO, condannato in altro capo), comportamento di contiguità/connivenza e il silenzio dell'interessato che non ha contribuito a chiarire gli elementi. La Suprema Corte ha inoltre osservato che, sebbene l'intervento legislativo del 2021 escluda il valore ostativo del silenzio, nel caso concreto gli altri elementi erano sufficienti a sorreggere la decisione. Il ricorrente è stato condannato a rifondere le spese processuali.
Norme richiamate
disciplina dell'indennizzo per ingiusta detenzione
La norma regola il riconoscimento dell'indennizzo e prevede che l'indennizzo non si riconosca se l'incolpato ha dato o concorso a dar causa alla privazione della libertà con dolo o colpa grave; il giudice della riparazione valuta autonomamente se il comportamento dell'interessato abbia contribuito a creare l'apparenza di responsabilità penale
d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, art. 4, comma 1, lett. b)
modifica all'art. 314 cod. proc. pen.
Ha escluso che il silenzio dell'indagato costituisca comportamento ostativo ai fini dell'indennizzo, adeguando la normativa alla Direttiva (UE) 2016/343 sulla presunzione di innocenza
Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio
considerato n. 10 e n. 24
Principi su presunzione di innocenza e diritto alla difesa che hanno ispirato la modifica normativa; la tutela del diritto di non autoincriminarsi riduce il valore negativo del silenzio ai fini riparatori
Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606
giurisprudenza sul concetto di "ingiusta detenzione"
Affermata possibilità di riconoscimento dell'indennizzo anche senza 'errore giudiziario' formale e spiegazione della ratio solidaristica dell'istituto; chiarisce che l'indennizzo non si applica se l'incolpato ha contribuito dolosamente o con colpa grave alla propria detenzione
Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, Maltese, Rv. 259082
sul criterio di valutazione ex ante del giudice della riparazione
Stabilisce che il giudice della riparazione valuta autonomamente e con motivazione logico-giuridica se la condotta dell'interessato abbia creato l'apparenza di responsabilità, senza ricostruire la responsabilità penale
Sez. 4 n. 27458 del 05/02/2019, Hosni Hachemi Ben Hassen, Rv. 276458
sulla necessità di motivazione adeguata per comportamenti di negligenza o imprudenza
Ribadisce che il giudice della riparazione deve valutare con completezza tutti gli elementi e motivare il convincimento, specie in presenza di condotte evidenti di negligenza o contiguità
Massime di principio
- La valutazione per il riconoscimento dell'indennizzo è autonoma rispetto al giudizio di merito: il giudice della riparazione deve accertare ex ante se la condotta del detenuto abbia contribuito a creare l'apparenza della sua responsabilità, senza determinare la responsabilità penale
- Contatti, frequenze e relazioni con soggetti dediti a reati (anche se non sufficienti a provare penalmente la partecipazione) possono costituire comportamento ostativo se configurano connivenza o contiguità macroscopica
- Intercettazioni dal contenuto equivoco o ambiguo possono essere valorizzate nel giudizio riparatorio per valutare se hanno creato l'apparenza di coinvolgimento, anche se non idonee a fondare condanna penale
- Dal 2021 il silenzio dell'indagato non costituisce, di per sé, comportamento ostativo ai fini dell'indennizzo (adeguamento alla Direttiva UE 2016/343); tuttavia, se sussistono altri elementi probatori che, valutati autonomamente, giustificano il rifiuto, la decisione resta sostenibile
- Il giudice della riparazione deve motivare compiutamente la valutazione della colpa grave o della condotta ostativa, indicando con chiarezza gli elementi che, ex ante, hanno creato l'apparenza di responsabilità
- La revoca della misura per sopravvenuta carenza delle esigenze cautelari non impedisce di valutare se la prigionia sia stata comunque "ingiusta" per effetto di comportamenti che hanno contribuito a determinarla; viceversa, l'annullamento tecnico dell'atto cautelare non elimina automaticamente la verifica sul comportamento del detenuto
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