Sentenza n. 2048/2026 - Firenze, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento dirigenziale del 19 luglio 2022 che ha dichiarato irricevibile e archiviato la domanda di condono edilizio presentata il 10 dicembre 2004 per opere abusive su un immobile sottoposto a vincolo diretto
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’archiviazione della domanda di condono relativa all’ampliamento di un ripostiglio di 3,13 mq e alla realizzazione di un balconcino di 1,53 mq e di una terrazza a lastrico di 10,64 mq, sostenendo che l’immobile era stato oggetto di nulla osta della Soprintendenza. Con il primo motivo ha invocato l’art. 25 del d.l. 109/2018, ritenendo che la previsione di definizione delle domande di condono previo parere favorevole della Soprintendenza fosse applicabile anche ai condoni precedenti. Con il secondo ha sostenuto che il parere favorevole superasse il divieto legislativo di sanatoria per immobili vincolati. Con il terzo ha dedotto che il superamento del termine biennale per la conclusione del procedimento avesse determinato la formazione del silenzio-assenso. Con il quarto ha lamentato che l’archiviazione fosse intervenuta circa vent’anni dopo la presentazione della domanda.
La decisione
Il TAR ha respinto tutti i motivi. Il primo è infondato perché l’art. 25 del d.l. 109/2018 riguarda specificamente le procedure di condono dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, interessati dal sisma del 21 agosto 2017, e non è applicabile alla fattispecie. Il secondo è infondato: l’art. 2, comma 4, della l.r. Toscana 53/2004 esclude comunque dalla sanatoria gli interventi in contrasto con i vincoli richiamati e quelli ricadenti nei casi dell’art. 32, comma 27, del d.l. 269/2003; per gli immobili dichiarati di interesse particolarmente rilevante il divieto è assoluto e il parere favorevole della Soprintendenza non lo supera. Il terzo è infondato perché il termine biennale previsto dall’art. 5, comma 5, della l.r. 53/2004 non comporta la formazione del silenzio-assenso: il suo decorso dà luogo a silenzio-inadempimento, azionabile con gli strumenti processuali contro il silenzio. Il TAR ha inoltre osservato che l’inammissibilità della sanatoria per gli immobili vincolati rende comunque irrilevante la questione. Il quarto è infondato perché il mero decorso del tempo dalla realizzazione dell’abuso non determina la sanatoria. Ricorso respinto; spese compensate per la particolarità della fattispecie.
Norme richiamate
La censura è quindi palesemente infondata, essendo la norma invocata non applicabile alla presente fattispecie.
La disposizione sul condono richiamata dalla ricorrente è circoscritta alle procedure dei Comuni dell’Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 2017 e non si estende alla domanda in esame.
art. 2, comma 4, l.r. Toscana 53/2004
La norma è esplicita nel non ammettere “comunque” a sanatoria, cioè in nessun caso, gli interventi abusivi realizzati in contrasto con la disciplina vincolistica.
La disposizione pone un divieto di sanatoria che opera anche quando la Soprintendenza abbia espresso parere favorevole, per gli interventi ricadenti nei casi normativamente esclusi.
art. 32, comma 27, lett. e), d.l. 269/2003
Le norme richiamate pongono un divieto assoluto di condono per le opere realizzate su singoli immobili dichiarati di interesse particolarmente rilevante, stante il carattere prioritario della tutela di valori costituzionalmente riconosciuti (il paesaggio, la cultura, il bene ambientale, la valenza monumentale) che non possono essere compromessi da attività non autorizzate.
Le opere abusive realizzate sugli immobili dichiarati monumento nazionale o di interesse particolarmente importante non sono suscettibili di condono; la tutela vincolistica non è superabile dal parere favorevole della Soprintendenza.
art. 5, comma 5, l.r. Toscana 53/2004
Trattasi quindi in tutta evidenza di un silenzio-inadempimento, a fronte del quale l’interessato può solo adire il giudice amministrativo con gli strumenti avverso il silenzio.
Il termine biennale per l’adozione del provvedimento finale non produce silenzio-assenso; la sua scadenza integra silenzio-inadempimento.
Massime di principio
- La disciplina regionale toscana del condono esclude dalla sanatoria le opere abusive ricadenti nei casi di incompatibilità con i vincoli indicati dalla legge; quando opera tale divieto, il parere favorevole della Soprintendenza non consente di derogare alla preclusione legislativa.
- Una disposizione speciale che disciplina la definizione delle domande di condono presentate nei Comuni interessati da specifici eventi sismici non è estensibile a domande relative a Comuni o fattispecie estranei al suo ambito applicativo.
- Il termine previsto per la conclusione del procedimento di condono non determina silenzio-assenso se la legge non collega espressamente tale effetto al suo decorso; la mancata conclusione nei termini configura silenzio-inadempimento, azionabile con gli strumenti contro il silenzio.
- Il mero decorso del tempo dalla realizzazione di un abuso edilizio non determina la sua sanatoria.
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