Cassazione Penale, Ordinanza n. 26775/2025 del 22/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito della Corte d'appello, che aveva escluso la riqualificazione in furto e mantenuto la qualificazione in ricettazione, è quindi rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato contro la sentenza della Corte d'appello di Cagliari che aveva confermato la qualificazione giuridica della condotta in termini di ricettazione. L'unico motivo dedotto lamentava violazione di legge per la mancata riqualificazione del fatto nel reato di furto, sostenendo che la condotta dovesse essere sussunta nell'art. 624 c.p. anziché nell'art. 648 c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché meramente reiterativo delle doglianze già sollevate in appello e già disattese, privo di specificità e di una critica argomentata alla motivazione della sentenza impugnata. È stato inoltre osservato che la Corte territoriale aveva correttamente distinto furto e ricettazione valorizzando l'assenza di elementi circostanziali idonei a collegare immediatamente l'imputato alla commissione del furto.
Norme richiamate
richiamato come fattispecie di ricettazione oggetto di contestazione e mantenuta dalla Corte
invocato dal ricorrente quale diversa e più favorevole qualificazione giuridica del fatto, in luogo della ricettazione
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo si limita a riprodurre pedissequamente censure già formulate in appello e già respinte, senza confrontarsi in modo specifico e argomentato con la motivazione della sentenza impugnata.
- La deduzione di violazione di legge non è sufficiente, da sola, a rendere specifico il motivo se non contiene una critica effettiva alla ratio decidendi della decisione di merito.
- Nel distinguere tra furto e ricettazione occorre verificare se vi siano elementi circostanziali che colleghino immediatamente l'imputato alla commissione del furto; in mancanza di tali elementi, la qualificazione in ricettazione può essere mantenuta.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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