Cassazione Penale, Sentenza n. 2239/2023 del 19/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Messina che aveva assolto gli imputati dal reato di diffamazione aggravata per un esposto inviato a più destinatari. Il ricorrente contestava la decisione per violazione di legge e vizi di motivazione, sostenendo che gli atti contestati non rientrassero nell'esercizio legittimo del diritto di critica o di difesa perché le espressioni usate mancavano del requisito di continenza e si traducevano in una gratuita aggressione alla sua onorabilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e per mancato confronto con le ragioni della Corte territoriale. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse motivatamente valutato il contesto conflittuale (contenzioso amministrativo con il comune di Patti), l'interesse contrapposto degli imputati e la natura essenzialmente critica, sebbene pungente, delle espressioni. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il diritto di critica è esimente se l'esposizione è corretta e non si trasmuta in gratuita aggressione; termini offensivi possono comunque rientrare nella critica se valutati nel contesto complessivo. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma invocata per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
Art. 21 Cost.
Riferimento ai principi costituzionali sulla libertà di manifestazione del pensiero; la sentenza richiama che il diritto di critica è espressione di tale libertà e può giustificare espressioni dure se funzionali alla critica e contestualizzate.
Cass. Sez. 5, Sent. n. 17243 del 19/02/2020 (Lunghini, Rv. 279133)
Giurisprudenza richiamata per affermare che il diritto di critica ammette l'uso di termini che possono essere oggettivamente offensivi purché abbiano anche il significato di giudizio critico negativo e siano valutati nel complessivo contesto in cui sono utilizzati.
Massime di principio
- Il diritto di critica, come espressione della libertà di manifestazione del pensiero, può giustificare espressioni anche pungenti o offensive se esse sono funzionali alla critica e valutate nel contesto complessivo; non è necessario che i termini siano sempre 'compiacenti' purché non diventino gratuita e immotivata aggressione della reputazione altrui.
- Nella valutazione della diffamazione a mezzo scritto (esposto, comunicazione pubblica) il giudice deve valutare il contesto fattuale: l'esistenza di un contenzioso, gli interessi contrapposti e il ruolo dell'autore del messaggio influenzano la valutazione della continenza delle espressioni.
- In sede di impugnazione è essenziale confrontarsi puntualmente con le argomentazioni e la motivazione della corte di merito: ricorsi generici che non spiegano in dettaglio perché le valutazioni della corte territoriale sarebbero errate sono a rischio di inammissibilità.
- Il ricorrente che contesta la legittimità di espressioni altrui deve dimostrare in modo specifico come e perché le frasi esorbitino dal diritto di critica e costituiscano un attacco gratuito alla sfera morale, indicando brani e spiegazioni circostanziate.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare la condanna al pagamento delle spese processuali e di somme a titolo di ammenda o contribuzione (art. 616 c.p.p.), quindi va valutata attentamente la fondatezza e la precisione delle doglianze prima di proporre impugnazione.
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