Cassazione Penale, Sentenza n. 21214/2026 del 09/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso riguardava la condanna per bancarotta documentale (artt. 223 e 216 r.d. n. 267/1942) in relazione al periodo in cui Ceriani era amministratore della CARE GROUP srl. A suo carico si contestava una condotta mista: la sottrazione/occultamento di documenti contabili antecedenti al 2015 (ritirati dalla Sanagens srl e depositati in un garage senza consentirne il reperimento) e la mancata tenuta delle scritture contabili successive all'assunzione dell'incarico, pur continuando l'attività e incassando assegni. In appello e in primo grado si era ritenuto che tali comportamenti avessero impedito la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, configurando il reato contestato. In Cassazione Ceriani deduceva, tra l'altro, violazione di legge e carenza di adeguata motivazione, con particolare riferimento alla qualificazione del dolo (specifico vs generico) e all'idoneità delle condotte ad integrare la fattispecie.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo relativo al presunto mancato esame delle doglianze difensive. Ha invece accolto i secondi e terzi motivi: la Corte territoriale non ha adeguatamente qualificato giuridicamente la fattispecie e non ha valutato con sufficiente approfondimento la sussistenza del dolo specifico necessario per la fattispecie di sottrazione/distruzione di scritture contabili (art. 216, comma 1, n.2 legge fall.). La Cassazione ha quindi annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia per un nuovo esame, con specifico incarico di verificare la presenza del dolo specifico e la corretta ricostruzione degli elementi fattuali e psicologici.
Norme richiamate
Regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942 (legge fallimentare), art. 216
La norma prevede due ipotesi alternative: sottrazione/distruzione dei libri e altre scritture (richiede dolo specifico, inteso come scopo di procurare ingiusto profitto o pregiudizio ai creditori) e la tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio (richiede dolo generico).
Regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942 (legge fallimentare), art. 217
Distinzione tra bancarotta documentale fraudolenta e bancarotta semplice: l'assenza del dolo specifico nella condotta omissiva può ricondurre la fattispecie nell'ambito della bancarotta semplice documentale ai sensi dell'art. 217.
Regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942 (legge fallimentare), art. 223
Norma richiamata nella contestazione per definire il titolo di reato (bancarotta documentale) in combinazione con l'art. 216.
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
Previsione delle ipotesi di ricorso per cassazione invocate dal ricorrente (violazione di legge e carenza di motivazione).
Codice di procedura penale, art. 611
art. 611 (come rinnovato dal d.lgs. n. 150/2022)
Regola il trattamento del ricorso con intervento delle parti in udienza; citato per indicare che il ricorso è stato trattato con intervento delle parti.
Disposizioni di attuazione cod. proc. pen., art. 173
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per i limiti di esposizione dei motivi di impugnazione e per la motivazione ai fini del controllo in cassazione.
Massime di principio
- Distinguere chiaramente fra le due ipotesi previste dall'art. 216 l.f.: la sottrazione/distruzione (che richiede dolo specifico) e la tenuta della contabilità tale da impedire la ricostruzione (che può richiedere dolo generico se riguarda scritture rinvenute e falsificate).
- Per configurare la sottrazione/distruzione con dolo specifico è necessario che emergano elementi fattuali che indichino la volontà consapevole di impedire l'accertamento contabile per procurare un vantaggio o arrecare danno ai creditori (es. occultamento volontario, collegamenti con precedenti gestioni fallimentari, comportamento sistematico di appropriazione dei proventi senza annotazione).
- La mera omissione di tenuta dei libri contabili, senza elementi che dimostrino l'intento fraudolento, può ricondursi alla bancarotta semplice documentale (art. 217) e richiede un differente inquadramento psicologico e probatorio.
- In sede di giudizio di merito il giudice deve esplicitare la qualificazione giuridica scelta e motivare specificamente sulla sussistenza del dolo richiesto dalla fattispecie applicata; la carenza di tale valutazione può giustificare l'annullamento e il rinvio in Cassazione.
- Per la difesa: attaccare la prova del dolo specifico mostrando alternative plausibili (negligenza, disorganizzazione, impossibilità materiale) o dimostrare che le scritture non sono state sottratte ma sono risultate inesistenti per ragioni non fraudolente.
- Per la parte pubblica: cercare elementi concreti e sistematici di occultamento o di comportamento reiterato volto a impedire la ricostruzione patrimoniale (es. deposito in luoghi non accessibili, distruzione, trasferimenti documentali, pattern tra società collegate) e farli emergere nella motivazione di merito.
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