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Sentenza

Sentenza n. 16305/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'ottemperanza Ricorso in ottemperanza per il riconoscimento della Carta del Docente

Giustizia amministrativa202602122

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del giudice del lavoro, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente e condannato il Ministero alla sua attivazione e al pagamento delle spese

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La docente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo l'inottemperanza del Ministero alla sentenza del giudice del lavoro, notificata presso la sede reale dell'Amministrazione con le formalità previste per valere come titolo esecutivo e passata in giudicato. La sentenza aveva riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e condannato il Ministero all'immediata attivazione della Carta, con la provvista indicata nel titolo, oltre alle spese del giudizio. Il ricorso per ottemperanza è stato notificato e depositato il 19 febbraio 2026; l'Amministrazione si è costituita senza contestare la persistente mancata esecuzione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistenti le condizioni dell'azione di ottemperanza, rilevando la notifica del titolo presso la sede reale dell'Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni tra tale notifica e la notificazione del ricorso. Poiché non era controverso che la sentenza fosse rimasta ineseguita, ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al titolo, corrispondendo le somme dovute, entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per l'eventuale persistente inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente, con facoltà di delega, da esercitarsi nei successivi 60 giorni; nessun compenso è dovuto per tale attività. Ha condannato il Ministero a rifondere le spese del giudizio, liquidate in € 800,00 oltre agli eventuali accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Visto l’art. 114 cod. proc. amm.

    Il ricorso è deciso nell'ambito del giudizio di ottemperanza disciplinato dall'art. 114 c.p.a.; il testo non esplicita ulteriori criteri interpretativi della disposizione.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito con modificazioni dalla l. 30/1997

    Sussistono, innanzitutto, le condizioni della proposta azione di ottemperanza consistenti: - nell’avvenuta notifica della sentenza presso la sede reale dell’Amministrazione; - nel decorso del termine dilatorio di centoventi giorni (prescritto dall’art. 14, comma 1, D.L. 669/1996, conv. modif. L. 30/1997) fra tale notifica e quella del ricorso introduttivo del presente giudizio.

    Per proporre l'ottemperanza nei confronti dell'Amministrazione occorre che la sentenza sia stata notificata presso la sua sede reale e che, prima della notificazione del ricorso, sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Con l’atto introduttivo del giudizio la parte ricorrente chiede darsi esecuzione alla sentenza del Tribunale indicata in epigrafe in funzione di Giudice del lavoro e notificata ai fini esecutivi, passata in giudicato come da attestazione prodotta, con la quale il Giudice adito ha riconosciuto alla ricorrente il diritto di ottenere il beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 (Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche), e ha conseguentemente condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’immediata attivazione della predetta carta elettronica, con la provvista indicata nella sentenza ottemperanda, nonché delle spese di lite di quel giudizio, nella misura da esso liquidata.

    La disposizione individua il beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, il cui riconoscimento giudiziale e la conseguente condanna ministeriale all'attivazione costituiscono il titolo da eseguire.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza richiede, nei casi considerati, la notifica della sentenza presso la sede reale dell'Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni tra tale notifica e la notificazione del ricorso.
  • Quando la mancata esecuzione del giudicato è pacifica, il giudice dell'ottemperanza ordina all'Amministrazione di adempiere entro il termine fissato e può nominare contestualmente un commissario ad acta per l'eventuale persistente inottemperanza, definendone il termine e i poteri necessari all'esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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