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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21230/2025 del 24/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ente pubblico)

La controversia

L'ente portuale ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche che aveva respinto il suo appello, confermando il rigetto del ricorso proposto avverso un avviso di accertamento relativo all'imposta regionale sulle concessioni per l'occupazione e l'uso del demanio marittimo per l'anno 2009. Nel corso del giudizio di legittimità, la ricorrente ha depositato istanza di rinuncia al ricorso, dichiarando di avere definito transattivamente la controversia con la Regione; a tale rinuncia la Regione ha aderito.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso intervenuta a seguito di transazione tra le parti e dell'adesione della resistente, dichiarando l'estinzione del giudizio di cassazione. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese di lite. La Corte ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, osservando che tale previsione opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non nel caso di rinuncia al ricorso.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012

    l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato si applica solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non anche in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, essendo norma eccezionale e di stretta interpretazione.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    ha introdotto nel d.P.R. n. 115 del 2002 la previsione dell'ulteriore contributo unificato nei casi di soccombenza tipizzati dalla norma.

Massime di principio

  • In caso di rinuncia al ricorso per cassazione, se la controparte aderisce alla rinuncia, il giudizio va dichiarato estinto.
  • La transazione della controversia in pendenza del giudizio di legittimità, seguita da rinuncia al ricorso e adesione della parte resistente, determina l'estinzione del processo.
  • L'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, perché la norma, essendo eccezionale e lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e opera solo nei casi espressamente previsti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

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