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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29192/2025 del 06/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano il rinnovo della misura cautelare (arresti domiciliari, poi per D'Auria sostituiti con divieto di dimora) disposto ai sensi dell'art. 27 c.p.p. contestando: 1) motivazione "apparente" dell'ordinanza rinnovata, sostenendo che il GIP si è limitato a riproporre le argomentazioni già adottate dal Tribunale di Salerno senza valutare elementi sopravvenuti; 2) violazione degli artt. 274 lett. a) e c) c.p.p., cioè inesistenza delle esigenze cautelari sia sotto il profilo del pericolo di reiterazione di reati sia sotto quello del pericolo di inquinamento probatorio, contestando in particolare che il rischio di inquinamento sarebbe riferibile soprattutto ad altro coindagato (Alfieri) e che non sarebbe stata considerata la dismissione delle cariche societarie dai ricorrenti.

La decisione

I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. La Corte ha ritenuto che: a) il ricorso per "saltum" è ammesso solo per dedurre violazione di legge (art. 311, comma 2 c.p.p.); quindi le censure di merito sulla valutazione del periculum non sono proponibili con questo rimedio e sono inammissibili; b) la censura sulla presunta motivazione apparente era formalmente ammissibile ma manifestamente infondata, perché l'ordinanza ex art. 27 c.p.p. conteneva una motivazione ampia e argomentata e la riproposizione delle stesse considerazioni già espresse dal Tribunale di Salerno costituisce motivazione conforme e non apparente; c) pertanto i ricorsi sono respinti con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 27 cod. proc. pen.

    Disciplina il rinnovo/adozione di misure cautelari da parte di altro giudice quando l'autorità originaria è incompetente o cessata; consente il mantenimento o il rinnovo della misura per la stessa "res iudicanda", e la motivazione può conformarsi a precedenti decisioni sul medesimo procedimento.

  • art. 311, comma 2, cod. proc. pen.

    Limita il ricorso per "saltum" avverso ordinanze cautelari: è ammesso esclusivamente per dedurre vizi di violazione di legge, non per rilevare questioni di merito o valutazioni probatorie/di fatto.

  • art. 274 lett. a) e c), cod. proc. pen.

    Elenca le esigenze cautelari che giustificano le misure personali: lett. a) rischio di reiterazione di reati della stessa specie; lett. c) pericolo di inquinamento probatorio. La loro sussistenza va valutata dal giudice alla luce degli elementi concreti emersi, ma la contestazione circa la corretta valutazione dei fatti configura spesso una censura di merito non sindacabile con il ricorso per saltum.

Massime di principio

  • Il ricorso per "saltum" contro ordinanze cautelari è utilizzabile solo per vizi di diritto (violazione di legge): censure di merito sulla valutazione del periculum o sulla valutazione probatoria sono inammissibili con questo rimedio.
  • La riproposizione, da parte di un giudice che rinnova la misura ai sensi dell'art. 27 c.p.p., delle stesse argomentazioni già adottate da un giudice precedente sulla stessa "res iudicanda" non costituisce di per sé motivazione apparente: può costituire motivazione conforme e valida.
  • Per contestare efficacemente la sussistenza delle esigenze cautelari occorre formulare censure di diritto o dimostrare che la motivazione è manifestamente illogica, contraddittoria o assente; semplici divergenze di valutazione o argomentazioni alternative rilevano come questioni di merito.
  • La sopravvenuta cessazione di cariche o funzioni societarie è un elemento valutabile dal giudice e può incidere sul rischio di reiterazione, ma la sola dichiarazione di dismissione non annulla automaticamente la sussistenza delle esigenze cautelari se permangono altri elementi di pericolo.
  • La valutazione del pericolo di inquinamento probatorio deve essere ancorata a elementi concreti riguardanti ciascun indagato: tuttavia, la sussistenza di tale rischio nei confronti di altri coindagati può comunque essere considerata idonea a giustificare misure se il giudice ritiene fondate le esigenze cautelari complessive.

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