Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 31/01/2017 n. 2455 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L’ex dipendente aveva chiesto il rimborso dell’IRPEF trattenuta sull’indennità corrispostagli dal Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle Finanze. La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso contro il silenzio-rifiuto dell’Agenzia e la Commissione Tributaria Regionale aveva confermato la decisione. L’Agenzia ha impugnato in Cassazione la sentenza d’appello con un unico motivo, denunciando la violazione degli artt. 17 e 19 del D.P.R. n. 917/1986, in relazione all’art. 2 del D.P.R. n. 1034/1984: secondo l’Ufficio, l’indennità non era assimilabile alle indennità equipollenti e doveva quindi essere tassata per intero.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia. Ha stabilito che l’indennità supplementare del Fondo, erogata alla cessazione dal servizio e calcolata anche in base agli anni di servizio, ha funzione previdenziale ed è una forma di retribuzione differita, composta in massima parte dai contributi degli iscritti. È quindi assimilabile alle indennità equipollenti previste dal TUIR e soggetta a tassazione separata, non a tassazione integrale. Le spese del giudizio di Cassazione sono state compensate tra le parti, in considerazione della peculiarità della fattispecie e della natura previdenziale della controversia.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), artt. 17 e 19

    Deve perciò ritenersi che l'indennità corrisposta dal Fondo costituisce una forma di retribuzione differita (composta, in massima parte, dai contributi degli iscritti), che la fa rientrare nel perimetro normativo degli artt. 17-19 del T.U.I.R. , come "indennità equipollente", in quanto tale assoggettabile a tassazione separata e non a tassazione integrale.

    L’indennità del Fondo, avendo funzione previdenziale ed essendo retribuzione differita, rientra tra le indennità equipollenti disciplinate dal TUIR e deve essere assoggettata a tassazione separata, non tassata integralmente.

Massime di principio

  • Per stabilire il regime fiscale di un’indennità erogata alla cessazione dal servizio, conta la sua funzione sostanziale e la modalità di formazione, non soltanto la denominazione dell’erogazione o l’ente che la paga.
  • Un’indennità previdenziale calcolata in relazione agli anni di servizio e costituita in larga parte da contributi degli iscritti può essere qualificata come retribuzione differita e assimilata alle indennità equipollenti, con applicazione della tassazione separata prevista dal TUIR.
  • Se l’indennità presenta tali caratteristiche, non è corretto assoggettarla automaticamente a tassazione integrale; la qualificazione deve essere verificata alla luce della disciplina applicabile alle indennità equipollenti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.