Sentenza del 31/01/2017 n. 2455 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’ex dipendente aveva chiesto il rimborso dell’IRPEF trattenuta sull’indennità corrispostagli dal Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle Finanze. La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso contro il silenzio-rifiuto dell’Agenzia e la Commissione Tributaria Regionale aveva confermato la decisione. L’Agenzia ha impugnato in Cassazione la sentenza d’appello con un unico motivo, denunciando la violazione degli artt. 17 e 19 del D.P.R. n. 917/1986, in relazione all’art. 2 del D.P.R. n. 1034/1984: secondo l’Ufficio, l’indennità non era assimilabile alle indennità equipollenti e doveva quindi essere tassata per intero.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia. Ha stabilito che l’indennità supplementare del Fondo, erogata alla cessazione dal servizio e calcolata anche in base agli anni di servizio, ha funzione previdenziale ed è una forma di retribuzione differita, composta in massima parte dai contributi degli iscritti. È quindi assimilabile alle indennità equipollenti previste dal TUIR e soggetta a tassazione separata, non a tassazione integrale. Le spese del giudizio di Cassazione sono state compensate tra le parti, in considerazione della peculiarità della fattispecie e della natura previdenziale della controversia.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), artt. 17 e 19
Deve perciò ritenersi che l'indennità corrisposta dal Fondo costituisce una forma di retribuzione differita (composta, in massima parte, dai contributi degli iscritti), che la fa rientrare nel perimetro normativo degli artt. 17-19 del T.U.I.R. , come "indennità equipollente", in quanto tale assoggettabile a tassazione separata e non a tassazione integrale.
L’indennità del Fondo, avendo funzione previdenziale ed essendo retribuzione differita, rientra tra le indennità equipollenti disciplinate dal TUIR e deve essere assoggettata a tassazione separata, non tassata integralmente.
Massime di principio
- Per stabilire il regime fiscale di un’indennità erogata alla cessazione dal servizio, conta la sua funzione sostanziale e la modalità di formazione, non soltanto la denominazione dell’erogazione o l’ente che la paga.
- Un’indennità previdenziale calcolata in relazione agli anni di servizio e costituita in larga parte da contributi degli iscritti può essere qualificata come retribuzione differita e assimilata alle indennità equipollenti, con applicazione della tassazione separata prevista dal TUIR.
- Se l’indennità presenta tali caratteristiche, non è corretto assoggettarla automaticamente a tassazione integrale; la qualificazione deve essere verificata alla luce della disciplina applicabile alle indennità equipollenti.
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