Cassazione Penale, Ordinanza n. 27826/2026 del 23/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile; ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per il reato di ricettazione, deducendo un unico motivo: violazione degli artt. 648 e 131-bis c.p. e vizio di motivazione. In particolare contestava l'affermazione di penale responsabilità, il mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 648, comma quarto, c.p. e la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e aspecifico, osservando che la decisione di merito era sorretta da motivazione esaustiva e da una doppia conforme, fondata su plurimi elementi di fatto idonei a dimostrare sia la provenienza delittuosa dei beni sia l'elemento soggettivo, desunto dalla natura dei beni, dalle modalità di detenzione e dalla mancata/inaffidabile indicazione della loro provenienza. Ha inoltre ritenuto corretta l'esclusione della tenuità del fatto in ragione del numero e del valore dei beni ricettati.
Norme richiamate
La prova della provenienza delittuosa del bene e del dolo di ricettazione può desumersi dalla natura dei beni, dalle modalità di detenzione e dalla mancata o non attendibile indicazione della provenienza; il valore e il numero dei beni rilevano anche per escludere la tenuità del fatto.
Il ricorrente ne invocava l'applicazione, ma la Corte ha ritenuto corretta la sua esclusione in base agli elementi di fatto valorizzati dai giudici di merito.
La particolare tenuità del fatto va esclusa quando il valore del bene ricettato non sia particolarmente lieve e richiede una valutazione complessa e congiunta delle peculiarità concrete della fattispecie.
La valutazione della tenuità deve considerare le modalità della condotta, il grado di colpevolezza e l'entità del danno o del pericolo.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, in presenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In tema di ricettazione, la prova della provenienza delittuosa della cosa e del dolo può essere ricavata in via indiziaria dalla natura dei beni, dalle modalità della loro detenzione e dall'omessa o inattendibile spiegazione della provenienza, poiché tali elementi sono logicamente compatibili con la consapevolezza dell'origine illecita.
- Quando la sentenza di merito è sorretta da motivazione completa e da doppia conforme, il controllo di legittimità non può rivalutare gli apprezzamenti di fatto se essi non presentano manifesta illogicità o contraddittorietà.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva della vicenda concreta, tenendo conto delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo; non è sufficiente una lettura atomistica dei singoli elementi.
- In presenza di beni ricettati di numero rilevante o di valore non particolarmente lieve, la particolare tenuità del fatto può essere legittimamente esclusa.
- La censura in cassazione è inammissibile quando si limita a contestare in modo generico la motivazione di merito senza confrontarsi specificamente con gli elementi fattuali valorizzati nella sentenza impugnata.
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