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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 24324/2020 del 03/11/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 5.200,00 di cui € 5.000,00 per compensi. Ha inoltre rilevato l'obbligo, ove dovuto, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla legge n. 228/2012.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per tardività: l'ordinanza della Corte d'appello è stata comunicata via PEC dalla cancelleria della Corte il 28 novembre 2014, mentre il ricorso per cassazione è stato spedito per la notifica il 21 maggio 2015, quindi oltre i sessanta giorni previsti dalla comunicazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello. La Corte richiama il principio secondo cui, quando l'appello è dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., il termine per proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado decorre come termine "breve" (art. 325, comma 2, c.p.c.) dalla comunicazione dell'ordinanza che ha dichiarato l'inammissibilità e che la comunicazione a mezzo PEC è idonea a far decorrere tale termine.

Norme richiamate

  • art. 348-bis c.p.c.

    Stabilisce la declaratoria di inammissibilità dell'appello; la Corte interpreta che, una volta dichiarato inammissibile l'appello, il termine per il ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado si determina secondo le regole che seguono (collegamento con art. 348-ter).

  • art. 348-ter c.p.c.

    Definisce il termine per proporre ricorso per cassazione dopo la comunicazione (o notificazione, se anteriore) dell'ordinanza che ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello. La Corte interpreta il richiamo all'applicazione dell'art. 327 c.p.c. "in quanto compatibile" come limitato ai soli casi in cui la comunicazione (o notificazione) sia mancata, mentre quando la comunicazione è avvenuta il termine applicabile è il termine "breve" di cui all'art. 325, comma 2.

  • art. 325, comma 2, c.p.c.

    Indica il termine "breve" per proporre impugnazioni. La Corte lo applica per il decorso del termine di impugnazione quando l'appello è stato dichiarato inammissibile e la relativa ordinanza è stata comunicata, facendo scattare il termine breve per il ricorso per cassazione.

  • art. 327 c.p.c.

    Regola il termine ordinario per proporre impugnazioni; la Corte ritiene il suo richiamo in art. 348-ter applicabile solo "in quanto compatibile" e, di fatto, limitato ai casi in cui la comunicazione dell'ordinanza sia mancata.

  • art. 348-ter, comma 3 c.p.c. e art. 348-3-bis c.p.c.

    La Corte richiama l'arresto secondo cui, nelle ipotesi in cui l'appello sia dichiarato inammissibile per carenza di ragionevole probabilità di accoglimento (art. 348-3-bis), il ricorso per cassazione deve essere proposto entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza anche se la comunicazione è stata effettuata a mezzo PEC.

  • Cass. 2 luglio 2015, n. 13622

    Giurisprudenza che afferma l'idoneità della comunicazione tramite posta elettronica certificata (PEC) a far decorrere il termine per proporre ricorso per cassazione.

  • Cass. 14 dicembre 2015, n. 25115; Cass. 21 agosto 2018, n. 20852; Cass. 15 maggio 2019, n. 12988; Cass. 3 settembre 2019, n. 21964

    Precedenti utilizzati per confermare l'orientamento secondo cui, dopo la declaratoria di inammissibilità dell'appello, il termine per ricorrere è quello "breve" se l'ordinanza è stata comunicata/notificata, e che il richiamo all'applicazione dell'art. 327 va inteso limitatamente ai casi di mancata comunicazione.

  • art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002 (come modificato dall'art. 1, comma 17, legge n. 228/2012)

    Norma sul contributo unificato: la Corte prende atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato nella misura prevista dalla norma.

Massime di principio

  • Quando un appello viene dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., il termine per proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado decorre dalla comunicazione (o notificazione) dell'ordinanza che ha dichiarato l'inammissibilità e, se tale comunicazione è avvenuta, si applica il termine "breve" di cui all'art. 325, comma 2, c.p.c.
  • La comunicazione a mezzo PEC della pronuncia della Corte d'appello è idonea a far decorrere il termine per il ricorso per cassazione; pertanto la data di ricezione/avvenuta consegna della PEC è decisiva per il computo del termine.
  • Il richiamo, in art. 348-ter, all'applicazione dell'art. 327 c.p.c. va inteso "in quanto compatibile" e è limitato ai casi in cui la comunicazione (o notificazione) dell'ordinanza che dichiara l'inammissibilità sia mancata; non può essere usato per estendere i termini quando la comunicazione è avvenuta.
  • In caso di tardiva proposizione del ricorso per cassazione dopo la comunicazione dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello, il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali.
  • È necessario controllare con attenzione le date di comunicazione/notifica (anche tramite PEC) delle ordinanze di inammissibilità per calcolare correttamente il termine per il ricorso e valutare tempestivamente la presentazione del ricorso o l'eventuale impugnazione/istanza nei termini utili.
  • La giurisprudenza consolidata va verificata nel caso concreto: ci sono scenari particolari (es. mancata comunicazione, difetti di notifica, eccezioni processuali) in cui la disciplina dei termini potrebbe avere applicazioni diverse.

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