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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13257/2026 del 10/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata aveva confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale. La ricorrente ha dedotto, con i primi due motivi, l'errata applicazione dell'art. 337 c.p. e il vizio di motivazione per travisamento della prova: sosteneva che la violenza sarebbe stata posta in essere dopo il compimento dell'atto d'ufficio, con conseguente difetto dell'elemento oggettivo del reato e del dolo specifico. Con il terzo motivo ha chiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 4, c.p., nella parte in cui impedisce la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata.

La decisione

La Corte ha ritenuto i primi due motivi inammissibilmente diretti a una diversa lettura del fatto e meramente reiterativi di censure già disattese dai giudici di merito, i quali avevano motivato in modo completo e logico che l'imputata aveva usato violenza sui pubblici ufficiali anche nel tragitto verso l'ufficio in cui doveva compiersi l'identificazione, allo scopo di ostacolare il servizio. Ha inoltre dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 4, c.p. in relazione agli artt. 3, 25 e 27 Cost., richiamando l'orientamento secondo cui la norma è derogatoria ma non irragionevole perché riferita a un'attenuante comune che non serve a correggere la sproporzione della pena, bensì a valorizzare limitatamente la componente soggettiva. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    La Corte richiama la norma incriminatrice per escludere che, nel caso concreto, mancassero l'elemento oggettivo e il dolo, ritenendo corretta la valutazione dei giudici di merito sulla violenza posta in essere per ostacolare il servizio.

  • art. 69, comma 4, c.p.

    È ritenuto legittimo il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata; la disposizione è qualificata come deroga non manifestamente irragionevole all'ordinario bilanciamento delle circostanze.

  • art. 99, comma quarto, c.p.

    La recidiva reiterata è la situazione ostativa al giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche nel bilanciamento circostanziale.

  • art. 3 Cost.

    La censura di contrasto con il principio di uguaglianza è respinta perché la disciplina differenziata è ritenuta giustificata.

  • art. 25 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale viene dichiarata manifestamente infondata anche rispetto al principio di legalità/riserva di legge.

  • art. 27 Cost.

    La Corte esclude che la disciplina censurata contrasti con la funzione rieducativa della pena.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non sono ammissibili censure che, sotto la veste di violazione di legge o vizio motivazionale, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio o dei fatti già esaminati dai giudici di merito.
  • In tema di resistenza a pubblico ufficiale, integra il reato la violenza o minaccia posta in essere per ostacolare il compimento dell'atto d'ufficio o del servizio, anche quando sia realizzata nel corso delle attività funzionali prodromiche o strumentali all'atto finale, purché sussista il nesso finalistico di ostacolo al servizio.
  • La questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 4, c.p. è manifestamente infondata ove censuri il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata, poiché tale disciplina costituisce una scelta derogatoria non arbitraria e razionalmente collegata alla pluralità di precedenti trasgressioni.
  • Le attenuanti generiche, in quanto attenuante comune, hanno funzione di moderata valorizzazione della componente soggettiva del reato e non di correzione automatica della proporzione sanzionatoria rispetto alla recidiva reiterata.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiReati contro la PAParte generaleProcesso penale
IstitutiOnere della provaNullità processuale

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