Cassazione Penale, Sentenza n. 11791/2025 del 25/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza di rigetto dell'istanza di riesame avverso il sequestro preventivo di denaro e beni disposto nei confronti di Dong Feifei come terza rispetto all'indagato Wu Zhiming. Il difensore censurava la carenza di motivazione circa il nesso eziologico tra i beni sequestrati e il profitto del reato e circa la disponibilità degli stessi in capo a Wu Zhiming, osservando che molti beni erano stati acquistati anteriormente alla commissione dei reati e trovati nell'abitazione della ricorrente, che non conviveva formalmente con l'indagato e non era coinvolta nell'indagine; si chiedeva altresì che, in caso di convivenza, il sequestro fosse limitato alle quote proporzionali (es. 50% per beni divisibili) e che fosse valutato il periculum in mora.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo concreto contestava valutazioni di merito e di motivazione (vizi non proponibili per Cassazione ai sensi dell'art. 606 lett. e) c.p.p.), non una specifica violazione di legge. I giudici di merito avevano motivato richiamando orientamenti consolidati che consentono il sequestro/confisca per equivalente anche su beni formalmente intestati a terzi qualora l'indagato eserciti su di essi poteri corrispondenti al diritto di proprietà; nel caso specifico erano state evidenziate circostanze probatorie (leasing in corso sulla Mercedes usata dall'indagato con documenti a lui riconducibili, codici di sblocco dei telefoni collegati al figlio comune, assenza di prova sulla proprietà di altri beni rinvenuti nell'abitazione dove l'indagato risultava domiciliato) ritenute sufficienti a sostenere la riferibilità concreta degli stessi a Wu Zhiming. Inoltre non era stata proposta censura sul requisito del periculum nell'istanza di riesame, con ulteriore motivo di inammissibilità. Per effetto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese e di € 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen. lett. e)
Limita il ricorso per cassazione alle violazioni di legge; non sono ammissibili censure che riguardano esclusivamente la valutazione del fatto o della motivazione (critiche di merito)
Individua i vizi rilevanti in Cassazione per le decisioni sui provvedimenti cautelari (mancanza o apparente motivazione) e quindi delimita le censure ammissibili
Prevede la condanna alle spese e la possibilità di fissare somme a favore della Cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso
principio giurisprudenziale sulla "confisca per equivalente" (Sez. 3, n. 35771 del 20/01/2017 richiamata)
La confisca per equivalente può essere disposta anche su beni formalmente intestati a terzi se è provata l'effettiva disponibilità dell'indagato sugli stessi; incombe sul pubblico ministero provare la riferibilità concreta degli asset all'indagato
giurisprudenza richiamata (Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023)
Conferma i limiti di ammissibilità del ricorso in materia di misure cautelari e i requisiti di motivazione richiesti al giudice
Massime di principio
- In Cassazione contro provvedimenti di sequestro preventivo ammessi solo i vizi di legge: le critiche che riguardano valutazioni di fatto o di merito sulla motivazione sono inammissibili.
- La confisca per equivalente può colpire beni formalmente intestati a terzi se è dimostrata l'effettiva disponibilità o il concreto controllo da parte dell'indagato; la pubblica accusa ha l'onere di fornire questa prova.
- Elementi quali contratto di leasing attivo durante le indagini, uso continuativo del bene da parte dell'indagato, presenza di documenti o prove riconducibili all'indagato nei beni o nei dispositivi ritrovati, e la dimostrazione del domicilio/affectio domicilii dell'indagato presso l'abitazione del terzo sono indici rilevanti di disponibilità effettiva.
- La mera relazione sentimentale o la presenza occasionale dell'indagato nell'abitazione di un terzo non è di per sé sufficiente a escludere la possibilità di sequestro, salvo che il terzo non produca prove documentali e concrete di esclusiva proprietà e inesistenza di disponibilità da parte dell'indagato.
- Se si vuole contestare specifici requisiti procedurali come il periculum in mora, la censura va sollevata tempestivamente nelle fasi precedenti (es. istanza di riesame); non sollevarla prima può precludere la censura successiva in Cassazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 25 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 11713/2025 del 25/03/2025
- Sentenza penale · 25 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 11714/2025 del 25/03/2025
- Sentenza penale · 25 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 11717/2025 del 25/03/2025
- Sentenza penale · 25 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 11719/2025 del 25/03/2025
- Sentenza penale · 25 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 11721/2025 del 25/03/2025
- Sentenza penale · 25 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 11722/2025 del 25/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →