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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11791/2025 del 25/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza di rigetto dell'istanza di riesame avverso il sequestro preventivo di denaro e beni disposto nei confronti di Dong Feifei come terza rispetto all'indagato Wu Zhiming. Il difensore censurava la carenza di motivazione circa il nesso eziologico tra i beni sequestrati e il profitto del reato e circa la disponibilità degli stessi in capo a Wu Zhiming, osservando che molti beni erano stati acquistati anteriormente alla commissione dei reati e trovati nell'abitazione della ricorrente, che non conviveva formalmente con l'indagato e non era coinvolta nell'indagine; si chiedeva altresì che, in caso di convivenza, il sequestro fosse limitato alle quote proporzionali (es. 50% per beni divisibili) e che fosse valutato il periculum in mora.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo concreto contestava valutazioni di merito e di motivazione (vizi non proponibili per Cassazione ai sensi dell'art. 606 lett. e) c.p.p.), non una specifica violazione di legge. I giudici di merito avevano motivato richiamando orientamenti consolidati che consentono il sequestro/confisca per equivalente anche su beni formalmente intestati a terzi qualora l'indagato eserciti su di essi poteri corrispondenti al diritto di proprietà; nel caso specifico erano state evidenziate circostanze probatorie (leasing in corso sulla Mercedes usata dall'indagato con documenti a lui riconducibili, codici di sblocco dei telefoni collegati al figlio comune, assenza di prova sulla proprietà di altri beni rinvenuti nell'abitazione dove l'indagato risultava domiciliato) ritenute sufficienti a sostenere la riferibilità concreta degli stessi a Wu Zhiming. Inoltre non era stata proposta censura sul requisito del periculum nell'istanza di riesame, con ulteriore motivo di inammissibilità. Per effetto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese e di € 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen. lett. e)

    Limita il ricorso per cassazione alle violazioni di legge; non sono ammissibili censure che riguardano esclusivamente la valutazione del fatto o della motivazione (critiche di merito)

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Individua i vizi rilevanti in Cassazione per le decisioni sui provvedimenti cautelari (mancanza o apparente motivazione) e quindi delimita le censure ammissibili

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e la possibilità di fissare somme a favore della Cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso

  • principio giurisprudenziale sulla "confisca per equivalente" (Sez. 3, n. 35771 del 20/01/2017 richiamata)

    La confisca per equivalente può essere disposta anche su beni formalmente intestati a terzi se è provata l'effettiva disponibilità dell'indagato sugli stessi; incombe sul pubblico ministero provare la riferibilità concreta degli asset all'indagato

  • giurisprudenza richiamata (Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023)

    Conferma i limiti di ammissibilità del ricorso in materia di misure cautelari e i requisiti di motivazione richiesti al giudice

Massime di principio

  • In Cassazione contro provvedimenti di sequestro preventivo ammessi solo i vizi di legge: le critiche che riguardano valutazioni di fatto o di merito sulla motivazione sono inammissibili.
  • La confisca per equivalente può colpire beni formalmente intestati a terzi se è dimostrata l'effettiva disponibilità o il concreto controllo da parte dell'indagato; la pubblica accusa ha l'onere di fornire questa prova.
  • Elementi quali contratto di leasing attivo durante le indagini, uso continuativo del bene da parte dell'indagato, presenza di documenti o prove riconducibili all'indagato nei beni o nei dispositivi ritrovati, e la dimostrazione del domicilio/affectio domicilii dell'indagato presso l'abitazione del terzo sono indici rilevanti di disponibilità effettiva.
  • La mera relazione sentimentale o la presenza occasionale dell'indagato nell'abitazione di un terzo non è di per sé sufficiente a escludere la possibilità di sequestro, salvo che il terzo non produca prove documentali e concrete di esclusiva proprietà e inesistenza di disponibilità da parte dell'indagato.
  • Se si vuole contestare specifici requisiti procedurali come il periculum in mora, la censura va sollevata tempestivamente nelle fasi precedenti (es. istanza di riesame); non sollevarla prima può precludere la censura successiva in Cassazione.

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