Cassazione Civile, Ordinanza n. 16592/2022 del 23/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (INPS)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio promosso da un lavoratore contro l'ente previdenziale per ottenere l'accertamento negativo dell'esistenza di obblighi contributivi e assicurativi in relazione a rapporti di lavoro part-time. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d'appello di Napoli aveva rigettato l'impugnazione proposta dall'INPS e dalla società di cartolarizzazione dei crediti previdenziali, ritenendo che, pur essendo stati stipulati contratti part-time oltre il limite percentuale previsto dal contratto collettivo di categoria, non vi fosse nullità dei contratti e quindi non potesse applicarsi il minimale contributivo parametrato alla retribuzione normale. Con il ricorso per cassazione l'INPS ha denunciato violazione del D.L. n. 244 del 1995, art. 29, conv. in L. n. 341 del 1995, dell'art. 97 del c.c.n.l. imprese artigiane del 23 luglio 2008, del D.Lgs. n. 61 del 2000, artt. 1, 8 e 9, e del D.L. n. 338 del 1989, art. 1, sostenendo che il superamento del limite contrattuale al ricorso al part-time comporta, ai fini del calcolo del minimale contributivo nel settore edile/artigiano, la commisurazione dell'imponibile alla retribuzione dovuta per l'orario normale, indipendentemente dalla validità dei singoli contratti e dall'effettiva corresponsione delle somme. Il controricorrente ha resistito, sostenendo invece la rilevanza della validità del rapporto e dell'interpretazione della disciplina del part-time.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha affermato che, nel settore considerato, il minimale contributivo opera anche quando i contratti part-time siano stipulati in eccedenza rispetto al limite percentuale fissato dal contratto collettivo, perché tale limite serve a determinare il valore economico complessivo delle retribuzioni imponibili dell'impresa e impone, in caso di violazione, di assumere come parametro la retribuzione dovuta per l'orario normale di lavoro. La Corte ha chiarito che non è necessaria una declaratoria di nullità dei contratti part-time: la regola deriva direttamente dalla funzione del minimale contributivo e dal rapporto tra legge e contratto collettivo, che opera come parametro di quantificazione dell'imponibile. Ha inoltre ritenuto irrilevante il richiamo alla disciplina del part-time nullo e infondata l'eccezione di improcedibilità per mancata allegazione del c.c.n.l., poiché il ricorso era fondato sulla normativa legale integrata dalla clausola collettiva il cui contenuto risultava già in sentenza. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
conv. in L. n. 341 del 1995
Nel settore interessato, il minimale contributivo si determina secondo la retribuzione normale e non viene ridotto per il solo fatto che siano stati stipulati contratti part-time oltre il limite percentuale consentito dal contratto collettivo, salvo i casi di legittima sospensione dell'attività lavorativa.
legge di conversione del D.L. n. 244 del 1995
Conferma la disciplina del minimale contributivo richiamata dalla Corte.
D.Lgs. n. 61 del 2000, art. 1, comma 3
Il riferimento alla contrattazione collettiva non esclude che la clausola collettiva operi come parametro legale per il calcolo dell'imponibile contributivo, non come autonoma regolazione pattizia del rapporto di lavoro.
D.Lgs. n. 61 del 2000, artt. 8 e 9
Richiamati dal ricorrente per contestare l'interpretazione della disciplina del part-time; la Corte li considera non decisivi rispetto al tema del minimale contributivo.
Richiamato quale norma sul rapporto tra retribuzione e contribuzione; la Corte valorizza l'autonomia del rapporto contributivo rispetto a quello retributivo.
L'eccezione di improcedibilità per mancata produzione del c.c.n.l. è stata respinta perché il ricorso non dipendeva dall'applicazione diretta del contratto collettivo, ma dalla normativa legale integrata da una clausola già riportata in sentenza.
art. 97 c.c.n.l. imprese artigiane del 23 luglio 2008
divieto alle imprese di assumere operai a tempo parziale per una percentuale superiore al 3% del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato
La clausola collettiva è stata interpretata come criterio per individuare il valore economico delle retribuzioni imponibili e, se violata, comporta la commisurazione dell'imponibile alla retribuzione del lavoro a tempo pieno.
art. 78 c.c.n.l. del 18 giugno 2008
La sua eventuale illegittimità non costituisce autonoma ratio decidendi, perché la clausola è stata considerata solo come parametro integrativo della disciplina legale del minimale contributivo.
Massime di principio
- Nel calcolo del minimale contributivo, la retribuzione imponibile può essere determinata assumendo come parametro la retribuzione dovuta per l'orario normale di lavoro, anche se il datore ha stipulato contratti part-time in violazione del limite percentuale previsto dal contratto collettivo applicabile.
- La violazione di un limite collettivo al ricorso al part-time non richiede, ai fini contributivi, una previa declaratoria di nullità dei contratti di lavoro: ciò che rileva è la funzione della clausola collettiva come criterio di quantificazione dell'imponibile previdenziale.
- La disciplina del minimale contributivo opera in una logica autonoma rispetto all'obbligazione retributiva: la base imponibile si determina secondo il parametro legale e collettivo indicato dalla normativa, non secondo l'effettiva corresponsione delle somme al lavoratore.
- Le eccezioni processuali fondate sulla mancata produzione del contratto collettivo sono infondate quando il ricorso di legittimità si fonda primariamente sulla disciplina legale e il contenuto della clausola collettiva rilevante è già acquisito al giudizio.
- Le ipotesi di riduzione dell'attività lavorativa non sono equiparabili alle ipotesi di sospensione legittima ai fini dell'abbattimento del minimale contributivo; fuori dai casi tassativi di sospensione, la regola del minimale conserva piena efficacia.
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