Parere n. 1300/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario, con istanza di sospensione, proposto dal signor -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del decreto K10/708744/R del 9 settembre 2021 di respingimento della domanda di concessione della cittadinanza italiana.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del decreto del Ministero dell’interno del 9 settembre 2021 di respingimento della domanda di concessione della cittadinanza italiana.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente, cittadino straniero, aveva presentato domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91 del 1992. Il Ministero dell’interno aveva respinto la domanda ritenendo prevalente l’esigenza di salvaguardia della sicurezza nazionale, sulla base di elementi ostativi riferiti alla sicurezza della Repubblica. Il ricorso straordinario deduceva: la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 e del diritto di difesa per omessa comunicazione dei motivi ostativi; la violazione dell’art. 3 del d.P.R. n. 362 del 1994 per mancato rispetto del termine di 730 giorni di conclusione del procedimento; l’eccesso di potere per difetto, carenza e insufficienza dell’istruttoria e della motivazione, sostenendo che la condotta del richiedente fosse irreprensibile e che le informazioni acquisite presso la Questura e il Comune fossero favorevoli. L’istanza cautelare era fondata su formule generiche, senza dimostrazione di un danno grave e irreparabile. A seguito di un precedente parere interlocutorio, la Sezione ha acquisito dal Ministero, con modalità riservate, una nota illustrativa degli elementi istruttori e della classificazione dei documenti richiamati.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato e ne ha proposto il rigetto. La concessione della cittadinanza ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91 del 1992 costituisce esercizio di un potere altamente discrezionale e di alta amministrazione: il richiedente non vanta un diritto soggettivo all’acquisto dello status. L’amministrazione deve valutare, oltre ai presupposti formali, l’integrazione sociale, l’assenza di precedenti penali, le condizioni economiche e familiari e l’irreprensibilità della condotta, bilanciando tali elementi con l’interesse alla sicurezza nazionale. Il sindacato è limitato al controllo estrinseco sulla sufficienza dell’istruttoria, sulla veridicità dei fatti e sulla logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione. Nel caso concreto, gli elementi acquisiti, anche attraverso documentazione riservata, hanno confermato ragionevolmente le criticità riferite alla sicurezza nazionale e l’assenza di vizi logici, valutativi o motivazionali. La motivazione del diniego, pur succinta e attenuata per esigenze di riservatezza, è stata ritenuta sufficiente a rendere intellegibili le ragioni della decisione. È stata esclusa la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, poiché l’accesso agli atti presupposti può essere limitato quando siano coinvolte esigenze di sicurezza della Repubblica e il provvedimento non deve esporre analiticamente informazioni suscettibili di compromettere l’attività preventiva o di controllo. Il parere non ha ritenuto fondate le censure relative al termine procedimentale e all’istruttoria. L’istanza cautelare è risultata priva della dimostrazione del danno grave e irreparabile.
Osservazioni
Primo motivo - Omessa comunicazione dei motivi ostativi
La censura relativa alla violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 è infondata. In presenza di accertamenti concernenti la contiguità del richiedente a movimenti incompatibili con la sicurezza della Repubblica, l’amministrazione non è tenuta a divulgare gli atti presupposti né a esporre analiticamente le informazioni che potrebbero compromettere l’attività preventiva o di controllo degli organi competenti.
Secondo motivo - Termine di conclusione del procedimento
La dedotta violazione del termine di 730 giorni previsto dall’art. 3 del d.P.R. n. 362 del 1994 non è stata ritenuta idonea a determinare l’illegittimità del diniego. Il ricorrente stesso aveva riconosciuto la natura ordinatoria del termine e il ritardo procedimentale non attribuisce un diritto alla concessione della cittadinanza.
Terzo motivo - Difetto di istruttoria e motivazione
La censura è infondata. L’istruttoria ministeriale, integrata dalla documentazione riservata depositata in esecuzione del parere interlocutorio, ha fornito un supporto ragionevole alla valutazione di sicurezza nazionale. La motivazione attenuata del diniego è legittima quando una più ampia divulgazione dei dati istruttori possa compromettere la segretezza delle investigazioni e la protezione delle fonti.
Istanza cautelare
L’istanza di sospensione non è stata adeguatamente supportata, poiché il ricorrente ha formulato deduzioni generiche senza dimostrare la sussistenza di un danno grave e irreparabile.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992
La concessione della cittadinanza è espressione di un potere discrezionale di alta amministrazione e non configura un diritto soggettivo del richiedente; l’amministrazione deve valutare anche l’integrazione, l’irreprensibilità e la compatibilità della posizione individuale con la sicurezza nazionale.
La garanzia partecipativa non impone la divulgazione di informazioni e atti istruttori riservati quando ciò possa compromettere esigenze di sicurezza della Repubblica; il diniego può essere motivato senza analitica esposizione delle valutazioni interne e delle fonti informative.
Il termine di 730 giorni per la definizione del procedimento non determina, in caso di inosservanza, l’acquisto della cittadinanza né rende di per sé illegittimo il diniego.
art. 24 Costituzione
Il diritto di difesa non è stato ritenuto leso dal differimento o dalla limitazione della conoscibilità degli atti riservati, trattandosi di un procedimento relativo a un beneficio discrezionale e condizionato da esigenze di sicurezza nazionale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ricorrendone i presupposti, impone l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente e i terzi.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato quale fondamento della tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante l’oscuramento dei dati personali.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91 del 1992 costituisce esercizio di un potere discrezionale di alta amministrazione e non attribuisce al richiedente un diritto soggettivo all’acquisto dello status.
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza, l’interesse individuale del richiedente è recessivo rispetto alle esigenze di sicurezza nazionale; l’amministrazione può fondare il diniego su valutazioni cautelari relative alla contiguità, simpatia, vicinanza ideale o contatto con movimenti potenzialmente lesivi di interessi vitali dello Stato.
- Il sindacato sulla valutazione ministeriale in materia di cittadinanza è limitato alla verifica della sufficienza dell’istruttoria, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e della logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza sostituzione del giudice all’amministrazione nella valutazione di opportunità.
- Quando il procedimento coinvolge informazioni riservate e interessi di sicurezza nazionale, l’obbligo di motivazione del diniego può essere assolto in forma attenuata: è sufficiente che siano intellegibili le ragioni essenziali della decisione, senza divulgare fonti, strumenti investigativi o tutte le valutazioni interne.
- L’omessa comunicazione dei motivi ostativi e la limitazione dell’accesso agli atti istruttori non determinano l’illegittimità del diniego quando la conoscibilità integrale delle informazioni possa compromettere l’attività preventiva o di controllo posta a tutela della sicurezza della Repubblica.
- Il mancato rispetto del termine ordinatorio di conclusione del procedimento di concessione della cittadinanza non attribuisce al richiedente un diritto alla concessione e non comporta, di per sé, l’illegittimità del provvedimento negativo.
Diniego della cittadinanza per ragioni di sicurezza nazionale
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un cittadino straniero contro il decreto del Ministero dell’interno che ha respinto la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91 del 1992. La Sezione Prima ha espresso parere per il rigetto del ricorso.
Premesse e svolgimento del procedimento
La domanda di cittadinanza era stata presentata l’8 febbraio 2017. Il decreto ministeriale del 9 settembre 2021, notificato il 16 settembre 2021, aveva respinto l’istanza ritenendo prevalente la tutela della sicurezza nazionale, sulla base di elementi ostativi emersi a carico del richiedente.
Il ricorrente ha dedotto:
- la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 24 Cost., per la mancata comunicazione dei motivi ostativi;
- la violazione dell’art. 3 del d.P.R. n. 362 del 1994, per il mancato rispetto del termine di 730 giorni;
- l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione;
- l’esistenza di un danno grave e irreparabile a sostegno dell’istanza cautelare.
Il Ministero dell’interno ha concluso per il rigetto. Con il parere interlocutorio n. 544 del 17 marzo 2026, la Sezione ha disposto l’acquisizione, con modalità idonee a preservarne la riservatezza, di una nota ministeriale sugli elementi emersi nell’istruttoria e sulla classificazione dei documenti richiamati nella relazione. Il Ministero ha adempiuto depositando un atto riservato il 9 aprile 2026.
Natura del potere di concessione della cittadinanza
La Sezione ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la concessione della cittadinanza ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91 del 1992 è un atto discrezionale di alta amministrazione. Il richiedente non è titolare di un diritto soggettivo alla cittadinanza, ma di una posizione sottoposta alla valutazione dell’interesse pubblico e dello status morale e civile dell’istante.
L’amministrazione deve verificare non soltanto i presupposti formali della domanda, ma anche una pluralità di elementi, tra cui:
- il grado di integrazione nel tessuto sociale italiano;
- l’assenza di precedenti penali;
- le condizioni economiche e patrimoniali;
- le condizioni familiari;
- l’irreprensibilità della condotta;
- la compatibilità della posizione del richiedente con la sicurezza nazionale.
La valutazione è informata a criteri di cautela e precauzione, poiché l’acquisto della cittadinanza attribuisce definitivamente uno status con rilevanti conseguenze nell’ordinamento e deve essere ponderato con gli interessi preminenti della comunità nazionale.
Limiti del sindacato del giudice amministrativo
Il sindacato sulla valutazione ministeriale è estrinseco e formale. Il giudice deve verificare la presenza di un sufficiente supporto istruttorio, la veridicità dei fatti posti a fondamento del provvedimento e l’esistenza di una motivazione logica, coerente e ragionevole. Non può invece sostituire la propria valutazione di opportunità a quella dell’amministrazione competente.
Nel caso concreto, la documentazione riservata acquisita in esecuzione del parere interlocutorio ha corroborato la sussistenza di ragioni di sicurezza nazionale tali da giustificare il rigetto della domanda. Gli elementi istruttori sono stati ritenuti coerenti con l’applicazione di criteri cautelari e privi di vizi logici, valutativi o motivazionali.
Motivazione attenuata e riservatezza
La Sezione ha ritenuto legittimo che il diniego fosse motivato in forma succinta. Quando sono coinvolte investigazioni riservate, una divulgazione indiscriminata dei fatti accertati, delle fonti e degli strumenti istruttori potrebbe compromettere l’attività preventiva e la tutela della sicurezza dello Stato.
È quindi sufficiente che il provvedimento renda intellegibili le ragioni essenziali del diniego, senza dover indicare analiticamente tutte le informazioni e le valutazioni interne che hanno condotto al giudizio di pericolosità o di incompatibilità con la sicurezza nazionale. Nel caso esaminato, la motivazione non è stata ritenuta apparente o meramente stereotipata.
Esame dei motivi di ricorso
La censura relativa all’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 è stata respinta. In presenza di elementi concernenti la contiguità del richiedente a movimenti aventi scopi non compatibili con la sicurezza della Repubblica, l’amministrazione non è tenuta a comunicare integralmente gli atti presupposti né a esporre informazioni la cui divulgazione possa compromettere l’attività degli organi di sicurezza.
La censura relativa al termine di 730 giorni previsto dall’art. 3 del d.P.R. n. 362 del 1994 è stata ritenuta inidonea a determinare l’illegittimità del diniego. Il termine non attribuisce al richiedente un diritto alla cittadinanza e il suo superamento non comporta, di per sé, l’accoglimento della domanda né l’invalidità del provvedimento negativo.
È stata respinta anche la censura di difetto di istruttoria e motivazione, poiché l’istruttoria ministeriale, inclusa quella riservata, è stata giudicata sufficiente e coerente con la decisione adottata.
Istanza cautelare e conclusioni
L’istanza di sospensione è stata ritenuta non adeguatamente dimostrata, essendo stata fondata su formule generiche e non sulla concreta prova di un danno grave e irreparabile.
La Sezione ha pertanto espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario. In applicazione dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196 del 2003 e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679, è stato disposto l’oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati idonei a identificare il ricorrente e gli eventuali terzi.
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