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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20273/2025 del 30/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo la doglianza estranea ai motivi consentiti contro la sentenza di patteggiamento. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza del GIP del Tribunale di Firenze, emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (applicazione della pena su richiesta), deducendo un vizio di motivazione in relazione all'art. 129 c.p.p. La Corte rileva però che, nel ricorso contro una sentenza di patteggiamento, il sindacato di legittimità è limitato ai soli motivi attinenti: all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso concreto, il ricorrente non ha allegato alcun difetto di volontà, né altri vizi consentiti dalla legge, ma ha svolto censure che mirano in sostanza a una rivalutazione del merito della vicenda, estranea ai limiti del ricorso ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    è richiamato solo come parametro del vizio di motivazione dedotto dal ricorrente, ma la censura è ritenuta inammissibile perché non rientrante nei motivi consentiti contro il patteggiamento

  • art. 444 c.p.p.

    norma che disciplina la sentenza di applicazione della pena su richiesta, oggetto dell'impugnazione

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    stabilisce che contro la sentenza di patteggiamento sono proponibili solo motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    è richiamata come fonte introduttiva dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta le doglianze sono ammissibili solo nei limiti tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non è consentita una censura che miri a rivalutare il merito del fatto.
  • Il ricorso per cassazione avverso il patteggiamento è inammissibile se non deduce uno dei soli vizi rilevanti: mancanza di volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto o illegalità della pena/misura di sicurezza.
  • La deduzione di un vizio di motivazione ex art. 129 c.p.p., quando si risolva in una critica al merito e non in un vizio rientrante nei casi consentiti, non è idonea a superare il filtro di ammissibilità del ricorso contro la sentenza di patteggiamento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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