Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 04396/2026 del 03/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende, valorizzando i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. È stata quindi confermata in via definitiva la condanna pronunciata nei gradi di merito per i reati in materia di armi.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La corte di appello aveva confermato la condanna inflitta in primo grado nei confronti dell'imputato per reati in materia di armi. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con due censure: da un lato la violazione del principio del ne bis in idem, dall'altro la non corretta affermazione della responsabilità, con specifico riferimento alle captazioni/intercettazioni utilizzate a suo carico. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile: quanto al ne bis in idem, la doglianza è stata reputata generica perché non si confrontava puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata, che evidenziava la diversità dei fatti materiali rispetto all'altro giudizio; quanto alla responsabilità, le deduzioni attinenti alle intercettazioni sono state considerate non consentite nel modo in cui erano formulate, richiamandosi il principio delle Sezioni Unite sulla deducibilità dei motivi relativi alle captazioni.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, l'imputato è condannato al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186

    È richiamata come base del potere di liquidare la somma dovuta alla Cassa delle ammende in presenza di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile.

  • Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01

    È richiamata per affermare che le deduzioni in tema di intercettazioni/captazioni non sono consentite nei termini proposti dal ricorrente.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a prospettare in modo generico la violazione del ne bis in idem senza confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, specie se questa fonda il rigetto sulla diversità dei fatti materiali rispetto ad altro giudizio.
  • Le censure relative alla responsabilità basate sulle intercettazioni devono essere formulate in modo consentito e coerente con i limiti del giudizio di legittimità; deduzioni non ammissibili sul punto non possono fondare un valido motivo di ricorso.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDetenzione di armi
RamiProcesso penaleArmi
IstitutiNe bis in idemInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.