Sentenza n. 6951/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva dichiarato improcedibili le domande di annullamento dei dinieghi relativi alla concessione stagionale di occupazione di suolo pubblico e aveva respinto la domanda risarcitoria
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante contestava il diniego della concessione stagionale di occupazione di suolo pubblico in via Tuscolana, destinata alla vendita di caldarroste, nonché la sentenza del TAR che aveva dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo perché il primo diniego era stato integralmente superato dal successivo provvedimento adottato in sede di riesame, e improcedibile il ricorso per motivi aggiunti perché il periodo stagionale richiesto era ormai decorso. Deduceva, in primo luogo, che la concessione dovesse ritenersi prorogata o rinnovata ex lege sino al 31 dicembre 2025 in applicazione del regime transitorio previsto dalla normativa sopravvenuta. Sosteneva, inoltre, che lo svolgimento di procedure selettive per posteggi diversi non impedisse l’applicazione della proroga e che l’amministrazione avrebbe dovuto offrire un posteggio alternativo. Contestava poi il difetto di istruttoria del provvedimento, affermando che le rilevazioni della polizia locale circa l’interferenza del posteggio con scivoli per disabili, fermata dell’autobus, pista ciclabile e uscita di emergenza di un cinema non fossero corrette. Richiamava i precedenti pareri favorevoli della polizia locale e chiedeva una verificazione o una consulenza tecnica. Infine, contestava la necessità dell’assegnazione mediante gara e la mancata inclusione del sito nel piano del commercio municipale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello, ritenendo corrette le statuizioni del TAR. Il ricorso introduttivo era improcedibile perché il diniego del 26 settembre 2024 era stato integralmente superato dal successivo atto del 28 novembre 2024, adottato in esito al riesame disposto dal giudice e avente natura confermativa. Anche il ricorso per motivi aggiunti era improcedibile, poiché riguardava una concessione stagionale relativa a un periodo ormai concluso. Il giudice ha comunque esaminato le censure ai fini della domanda risarcitoria e le ha ritenute infondate. In particolare, ha escluso l’applicabilità del regime transitorio invocato dall’appellante, poiché la procedura di gara era stata conclusa prima dell’entrata in vigore della normativa richiamata. Ha inoltre rilevato che il diniego relativo alla stagione 2023-2024, fondato sulla mancata inclusione del sito nel piano del commercio e sull’avvenuto svolgimento della procedura selettiva, non era stato impugnato e aveva quindi consolidato la situazione ostativa al rilascio di successive concessioni o proroghe. La richiesta di un posteggio alternativo è stata ritenuta tardiva e comunque infondata, perché non si trattava della revoca o delocalizzazione di un posteggio ancora detenuto in concessione, ma del rigetto di una nuova richiesta. Le contestazioni sulla situazione dei luoghi sono state dichiarate inammissibili perché costituivano mere affermazioni non corroborate da elementi oggettivi; pertanto non sussistevano i presupposti per disporre verificazione o consulenza tecnica. Sono state ritenute irrilevanti sia la precedente disciplina delle postazioni sulla via Tuscolana sia l’argomento relativo alla gara, già espletata al momento del diniego. Le spese del grado d’appello sono state compensate per la novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 11, comma 6, legge 30 dicembre 2023, n. 241
Il regime transitorio invocato per la proroga o il rinnovo delle concessioni non è applicabile quando la procedura di gara per l’assegnazione dei posteggi si sia già conclusa prima dell’entrata in vigore della normativa.
art. 39, comma 2, delibera dell’Assemblea capitolina n. 101 del 2023
I posteggi stagionali devono essere assegnati mediante procedura concorsuale pubblica e non sulla base di una semplice istanza di parte.
art. 39, comma 11, delibera dell’Assemblea capitolina n. 101 del 2023
La concessione dei posteggi è riferita alle postazioni individuate dal piano del commercio municipale.
art. 47 delibera dell’Assemblea capitolina n. 101 del 2023
L’eventuale assegnazione di un posteggio alternativo rileva in caso di revoca o delocalizzazione di una concessione esistente, non necessariamente in caso di rigetto di una nuova richiesta per un sito non più previsto dal piano.
artt. 41 e 45 legge regionale Lazio n. 22 del 2019
Costituiscono la base normativa delle procedure di evidenza pubblica per l’assegnazione dei posteggi stagionali fuori mercato.
Massime di principio
- La domanda di annullamento di un diniego relativo a una concessione stagionale è improcedibile quando il periodo temporale cui si riferisce la concessione sia definitivamente decorso, salvo l’interesse residuo alla decisione ai fini di una domanda risarcitoria.
- Quando un primo diniego sia integralmente superato da un successivo provvedimento adottato in sede di riesame, il ricorso contro il primo atto diviene improcedibile; il provvedimento successivo deve essere autonomamente contestato secondo le regole processuali applicabili.
- Il mancato impugnamento del diniego relativo a una precedente stagione, fondato sulla non inclusione del sito nel piano del commercio e sull’avvenuto svolgimento della procedura selettiva, consolida la situazione ostativa e impedisce di far valere, per stagioni successive, una pretesa al rinnovo o alla proroga della concessione.
- Il regime transitorio di proroga o rinnovo delle concessioni non opera quando, prima dell’entrata in vigore della disciplina sopravvenuta, l’amministrazione abbia già validamente espletato la procedura competitiva per l’assegnazione dei posteggi.
- La richiesta di un posteggio alternativo presuppone la revoca o la delocalizzazione di una concessione ancora esistente e non è automaticamente configurabile quando l’amministrazione respinga una nuova istanza relativa a un sito non più previsto dal piano del commercio.
- La verificazione o la consulenza tecnica d’ufficio non può essere disposta per supplire alla carenza di allegazioni e prova quando le contestazioni sulla situazione dei luoghi siano formulate attraverso mere affermazioni non assistite da elementi oggettivi.
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