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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33950/2026 del 18/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava l’ordinanza della Corte d’appello di Milano che aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di ricusazione del GUP del Tribunale di Milano. Nel procedimento principale, il GUP aveva respinto reiterate richieste difensive di modifica del capo d’imputazione e una richiesta di perizia grafologica, quindi aveva disposto il rinvio a giudizio del ricorrente, mentre aveva condannato i coimputati giudicati con rito abbreviato. Con il primo motivo, la difesa sosteneva che l’istanza non risultasse depositata alla data in cui la Corte d’appello aveva deciso e che, pertanto, fosse stata dichiarata inammissibile un’istanza inesistente; nel ricorso precisava però che essa era pervenuta alla cancelleria della Corte d’appello il 6 maggio 2026. Con il secondo motivo deduceva la tempestività della dichiarazione, affermando di averla depositata il 13 marzo 2026, entro tre giorni dalla camera di consiglio dell’11 marzo, presso la sola cancelleria del GUP e attribuendo la successiva trasmissione alla Corte d’appello a disfunzioni organizzative. Con il terzo motivo sosteneva che il rigetto delle richieste istruttorie e la decisione di rinviare a giudizio lui, dopo aver giudicato con rito abbreviato i coimputati, fossero indici di prevenzione e compromissione dell’imparzialità del GUP. Con il quarto motivo censurava la decisione de plano della Corte d’appello, che, dopo aver dichiarato inammissibile l’istanza, ne aveva esaminato le ragioni senza instaurare il contraddittorio camerale. La ricusazione era stata proposta in relazione a condotte del giudice nell’esercizio delle funzioni processuali, nonché al diverso esito processuale riservato ai coimputati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità e manifesta infondatezza. Il primo motivo è stato ritenuto intrinsecamente aspecifico e incomprensibile, anche perché la stessa difesa affermava che l’istanza era pervenuta alla Corte d’appello il 6 maggio 2026. Il secondo e il terzo motivo sono stati respinti come inammissibili: l’art. 38 c.p.p. impone di presentare la dichiarazione nella cancelleria del giudice competente a decidere, individuato nella Corte d’appello ai sensi dell’art. 40, comma 1, c.p.p.; il deposito presso la sola cancelleria del giudice ricusato è irricevibile e non sorge un obbligo di trasmissione. Non risultava inoltre documentata, mediante allegazione del verbale dell’udienza dell’11 marzo 2026, una riserva di formalizzazione formulata entro la fine dell’udienza, necessaria per avvalersi del termine di tre giorni quando la causa di ricusazione sorge in udienza. In ogni caso, il rigetto di istanze istruttorie e gli altri provvedimenti inerenti all’esercizio delle funzioni processuali non integrano causa di ricusazione se non comportano un’anticipazione del giudizio sul merito o sulla colpevolezza; non costituisce incompatibilità neppure il fatto che il GUP abbia disposto il rinvio a giudizio di alcuni coimputati e condannato altri con rito abbreviato per i medesimi fatti. Il quarto motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: ai sensi dell’art. 41, comma 1, c.p.p., l’inammissibilità può essere dichiarata de plano, mentre la procedura camerale partecipata è prevista per la decisione nel merito. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 38 c.p.p.

    Nel rispetto del rigore formale di tale norma, dunque, il Villa avrebbe dovuto presentare l’istanza di ricusazione nella cancelleria della Corte di appello di Milano, ossia del giudice competente a decidere sulla ricusazione di un giudice del Tribunale, per come disposto dall'art. 40, comma 1, cod. proc. pen.

    La dichiarazione di ricusazione deve essere presentata alla cancelleria del giudice competente a deciderla; il deposito presso la cancelleria del giudice ricusato non soddisfa la prescrizione.

  • art. 40, comma 1, c.p.p.

    Nel rispetto del rigore formale di tale norma, dunque, il Villa avrebbe dovuto presentare l’istanza di ricusazione nella cancelleria della Corte di appello di Milano, ossia del giudice competente a decidere sulla ricusazione di un giudice del Tribunale, per come disposto dall'art. 40, comma 1, cod. proc. pen.

    La ricusazione di un giudice del Tribunale è decisa dalla Corte d’appello; la dichiarazione va quindi depositata presso la cancelleria di quest’ultima.

  • art. 41, comma 1, c.p.p.

    L’art. 41, comma 1, cod. proc. pen. prevede che, nei casi di inosservanza di forma e termini di cui all'art. 38 ovvero quando i motivi sono manifestamente infondati, la Corte di appello, “senza ritardo”, dichiara inammissibile la dichiarazione di ricusazione.

    L’inosservanza delle forme o dei termini prescritti dall’art. 38 c.p.p., così come la manifesta infondatezza dei motivi, consente alla Corte d’appello di dichiarare senza ritardo inammissibile la dichiarazione di ricusazione.

  • art. 41, comma 3, c.p.p.

    Di contro, l'adozione della procedura camerale di cui all'art. 127 cod. proc. pen. - incompatibile con l'esigenza di provvedere, appunto, «senza ritardo» - è prevista solo per la decisione nel «merito», come stabilito nel comma terzo della norma citata.

    La procedura camerale partecipata riguarda la decisione sul merito della ricusazione; la declaratoria d’inammissibilità può essere adottata de plano.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità complessiva del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186).

    Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e, quando la parte è in colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La dichiarazione di ricusazione è soggetta a forme tassative e di stretta interpretazione: deve essere presentata nella cancelleria del giudice competente a decidere, e il deposito presso la sola cancelleria del giudice ricusato è irricevibile, senza che sorga un obbligo di trasmissione d’ufficio.
  • Quando la causa di ricusazione sorge nel corso dell’udienza, per avvalersi del termine di tre giorni per formalizzare la dichiarazione la parte deve formulare, prima della fine dell’udienza, un’esplicita riserva; la relativa deduzione deve essere adeguatamente documentata nel ricorso.
  • I provvedimenti del giudice che attengono all’esercizio delle funzioni processuali, compreso il rigetto di richieste istruttorie, non costituiscono di per sé causa di ricusazione, salvo che comportino un’anticipazione della valutazione sul merito della res iudicanda o sulla colpevolezza dell’imputato.
  • Non determina incompatibilità del GUP il fatto che, nel medesimo procedimento e per i medesimi fatti, disponga il rinvio a giudizio per alcuni coimputati e pronunci condanna con rito abbreviato nei confronti di altri.
  • La declaratoria d’inammissibilità dell’istanza di ricusazione può essere adottata de plano quando ricorrono inosservanza delle forme o dei termini prescritti o manifesta infondatezza; il procedimento camerale partecipato è previsto per la decisione nel merito.
  • I motivi di ricorso devono esporre censure comprensibili, determinate e concretamente riferite al provvedimento impugnato; motivi confusi, astratti, ipotetici o non pertinenti sono inammissibili per difetto di specificità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompetenza
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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