Cassazione Civile, Ordinanza n. 07902/2024 del 22/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto dell'intervenuta transazione tra le parti e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione per rinuncia. Ha inoltre disposto che non vi fosse pronuncia sulle spese, richiamando l'art. 391, ultimo comma, c.p.c. La decisione non affronta il merito dei due motivi di ricorso, perché la definizione transattiva ha reso superflua ogni ulteriore trattazione.
Esito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
Una società aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di somme relative a un credito che dichiarava di avere acquistato da una banca; il debitore ingiunto aveva proposto opposizione e il Tribunale prima, e poi la Corte d'appello, avevano accolto l'opposizione. La società cessionaria aveva quindi proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi avverso la sentenza d'appello. Nel corso del giudizio di legittimità, però, tutte le parti hanno depositato un'istanza congiunta dichiarando di avere transatto la controversia e chiedendo l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese.
Norme richiamate
richiamato per la fissazione della trattazione del ricorso in camera di consiglio
richiamato per affermare che, in caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia, non deve disporsi sulle spese
Massime di principio
- Se, nel corso del giudizio di cassazione, tutte le parti dichiarano di aver transatto la controversia e chiedono l'estinzione, la Corte può dichiarare estinto il giudizio per rinuncia senza esaminare i motivi di ricorso.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia, la Corte può non provvedere sulle spese quando ricorrono i presupposti richiamati dall'art. 391, ultimo comma, c.p.c.
- La sopravvenuta definizione transattiva della lite comporta l'assorbimento del giudizio di legittimità e rende inutili le censure proposte avverso la decisione di merito.
Come è indicizzato
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