Cassazione Penale, Sentenza n. 10626/2023 del 13/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Vitagliano aveva chiesto l'applicazione della disciplina del reato continuato con riferimento a due condanne emesse dal Tribunale di Verona per delitti commessi nel maggio-giugno 2018 in comuni della stessa provincia. Il giudice dell'esecuzione aveva rigettato l'istanza ritenendo non emerso un "disegno criminoso" unitario che leghi i diversi episodi.
La decisione
La Corte di cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata disponendo il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Verona in diversa persona fisica. La Corte ha ritenuto che il provvedimento del giudice dell'esecuzione soffrisse di motivazione apparente: mancava l'esposizione del ragionamento logico sul perché i fatti, commessi a distanza di circa un mese, nella stessa provincia e in violazione delle medesime norme, non costituissero continuazione. La Corte ha inoltre richiamato i criteri giurisprudenziali per il riconoscimento della continuazione (omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità esecutive, sistematicità, programmazione dei reati) e ha imposto al nuovo giudice dell'esecuzione di darne compiuta e motivata valutazione, positiva o negativa, conformemente all'art. 111 Costituzione.
Norme richiamate
artt. 110, 624, 625 comma 1 n. 2, 61 n. 5 cod. pen.
Norme penali relative alla concorso di persone nel reato e ai delitti (es. rapina, furto con strappo), indicate per descrivere i reati oggetto delle condanne; la Corte non interpreta di per sé il contenuto sostanziale ma le richiama come fattispecie comuni agli episodi considerati ai fini della valutazione della continuazione.
artt. 110, 337, 61 n. 2 cod. pen.
Norme indicate in relazione a una delle sentenze impugnate (concorso di persone e oltraggio o resistenza a pubblico ufficiale); richiamate come parte del complesso fattuale valutato per la continuità del disegno criminoso.
art. 111 Costituzione
Richiama il principio del giusto processo e dell'obbligo di motivazione delle decisioni giudiziarie; la Corte lo invoca per esigere una motivazione effettiva e comprensibile anche nel giudizio di esecuzione.
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo)
Giurisprudenza di legittimità che stabilisce i criteri per riconoscere la continuazione: occorre verifica approfondita di indicatori concreti (omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità, programmazione dei reati), e i singoli indici non sono sufficienti se i reati successivi risultano frutto di determinazione estemporanea.
Massime di principio
- Il riconoscimento del reato continuato richiede una motivazione specifica e un'analisi punto per punto degli indicatori rilevanti (omogeneità delle violazioni, bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità esecutive, sistematicità, pianificazione).
- La semplice presenza di reati commessi in tempi ravvicinati e nello stesso territorio non basta automaticamente a configurare la continuazione: è necessario dimostrare che i successivi reati fossero programmati almeno nelle linee essenziali al momento del primo evento.
- Il giudice dell'esecuzione non può limitarsi a enunciare principi giurisprudenziali generici o a richiamare la distinzione tra 'disegno criminoso' e 'scelta di vita' senza spiegare perché, nel caso concreto, ricorra l'una o l'altra figura.
- Quando la decisione di cognizione ha già valutato fattori indicativi di continuazione, il giudice dell'esecuzione deve confrontarsi esplicitamente con quelle valutazioni e motivare eventuali disaccordi.
- L'annullamento con rinvio per carenza di motivazione è finalizzato a garantire il rispetto dell'art. 111 Costituzione: il nuovo giudice deve formulare un provvedimento dotato di motivazione effettiva, positiva o negativa.
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