Cassazione Penale, Ordinanza n. 02509/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso è stato proposto da un imputato avverso l'ordinanza del 10/06/2025 emessa dal GIP del Tribunale di Fermo. Dal testo emerge che la decisione riguardava una sentenza resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. e che il ricorso mirava a contestare la qualificazione giuridica dei fatti, lamentando in modo generico un difetto di adeguata motivazione su tale aspetto. La Corte rileva però che non è stato dedotto un errore manifesto desumibile immediatamente dalla sentenza, ma una censura che avrebbe richiesto una verifica degli atti e degli elementi in fatto, quindi un motivo non consentito nel perimetro del ricorso contro il patteggiamento.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso perché proposto per un motivo non consentito ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Nel richiamare la norma, la Corte ribadisce che, contro la sentenza di patteggiamento, il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Quanto al vizio dedotto, la Corte precisa che l'errore sulla qualificazione giuridica deve emergere con immediatezza dalla sentenza come errore manifesto; non è invece deducibile un errore che richieda un'attività di verifica degli atti. Poiché il ricorrente non ha prospettato un simile errore manifesto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
esclusivamente per motivi attinenti: a) all'espressione della volontà dell'imputato; b) al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza; c) all'erronea qualificazione giuridica del fatto; d) all'illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogate
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. è ammissibile solo entro questi specifici quattro motivi, con esclusione di censure diverse o generiche sulla motivazione.
È il rito di applicazione della pena su richiesta delle parti; la sentenza resa ai sensi di questa norma è assoggettata al regime speciale di impugnazione previsto dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Disciplina l'impugnazione della sentenza di patteggiamento e, nel comma 2-bis, limita i motivi di ricorso per cassazione.
Ha introdotto il comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p., codificando il limite ai motivi di ricorso contro la sentenza di patteggiamento.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammissibile solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- L'erronea qualificazione giuridica del fatto è deducibile nel ricorso avverso il patteggiamento solo quando l'errore sia manifesto e immediatamente percepibile dalla sentenza, senza necessità di accedere agli atti o svolgere verifiche probatorie.
- Non è ammissibile una censura che, sotto la veste dell'erronea qualificazione giuridica, richieda una rivalutazione del materiale fattuale o probatorio non desumibile con immediatezza dal provvedimento impugnato.
- La mera denuncia di una motivazione ritenuta insufficiente sulla qualificazione giuridica, se non ancorata a un errore manifesto, non integra un motivo consentito di ricorso contro il patteggiamento.
Come è indicizzato
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