Cassazione Penale, Ordinanza n. 20899/2026 del 05/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice dell'esecuzione)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza della Corte di appello che aveva dichiarato inammissibile la richiesta, proposta nell'ambito dell'esecuzione penale, volta all'applicazione della disciplina del reato continuato in executivis. La richiesta era stata ritenuta non proponibile perché costituiva la riproposizione di una precedente istanza già respinta dalla medesima Corte di appello con ordinanza del 7 ottobre 2022. Nel ricorso per cassazione il condannato ha censurato tale declaratoria, sostenendo in sostanza la proponibilità della nuova istanza almeno con riferimento ad alcune soltanto delle condanne già considerate, ma le censure sono state ritenute generiche e comunque contrarie alla giurisprudenza consolidata sul punto.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e, conseguentemente, lo ha dichiarato inammissibile. Ha confermato che il rigetto di una richiesta di applicazione della continuazione da parte del giudice dell'esecuzione preclude la riproposizione della medesima domanda, anche se limitata solo ad alcuni dei reati già compresi nella precedente istanza, quando questi siano stati già esaminati. È stata quindi disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La disciplina della continuazione non può essere nuovamente invocata in sede esecutiva dopo un precedente rigetto, quando la nuova istanza riguarda reati già oggetto di esame.
Massime di principio
- Il rigetto definitivo di una richiesta di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva preclude la riproposizione della stessa domanda sui medesimi fatti già esaminati, anche se limitata ad alcuni soltanto dei reati originariamente indicati.
- Quando l'identità del disegno criminoso è stata già valutata in relazione a una serie di reati, la continuità tra alcuni di essi implica necessariamente la riferibilità del vincolo anche agli altri, secondo una struttura simmetrica della relazione tra i reati della serie.
- In cassazione sono inammissibili le censure che si limitano a riproporre in modo generico questioni già decise e che si pongono in contrasto con un orientamento giurisprudenziale consolidato.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo che risultino elementi idonei a escludere la colpa nella causa di inammissibilità, anche al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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