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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25375/2025 del 09/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame che ha confermato il divieto di dimora disposto dal GIP nei confronti del ricorrente, per il concorso, unitamente a Curcio Antonio, in tentata estorsione aggravata (persone riunite) ai danni di Maiolo Cosimo. La difesa ha proposto due motivi: (1) censura della logica della motivazione rispetto alla direzione finalistica della condotta, deducendo che la condotta del ricorrente mirava solo ad allontanare la persona offesa dai luoghi e non a conseguire un ingiusto profitto (essendo il ricorrente privo di interesse economico diretto); (2) vizio di motivazione e insufficienza nella valutazione dell'esigenza cautelare (art. 274 c.1 lett. c c.p.p.), lamentando l'uso di formule generiche senza indicare concrete ragioni per ritenere il pericolo di reiterazione del reato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto provata, in modo unitario, la strategia familiare dei Curcio volta a escludere la vittima dall'organizzazione di eventi nel Villagio "Baia degli Dei" per tornare ad operare in via esclusiva. In particolare, ha considerato che il contributo del ricorrente (presenza attiva e intimazioni che rafforzavano le minacce del coautore nel episodio del 4 ottobre 2024) ha avuto rilievo causale e psicologico idoneo a perseguire l'obiettivo dell'ingiusto profitto e quindi integra il concorso di persone. Quanto all'esigenza cautelare, il Tribunale del riesame ha adeguatamente valutato il pericolo di reiterazione sulla base delle plurime e ravvicinate minacce avvenute nella stessa struttura; inoltre la misura era anche fondata sul pericolo di inquinamento probatorio (sul quale il ricorrente non aveva contestato), sicché la conferma del divieto di dimora è stata ritenuta giustificata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Ricostruzione della nozione di concorso di persone: è sufficiente un comportamento idoneo a fornire un contributo apprezzabile all'attuazione del progetto criminoso (materiale o psichico), valutabile anche in via logica o indiziaria nell'ambito dell'unitarietà del fatto collettivo.

  • art. 56 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla forma tentata del reato: la condotta è valutata come tentativo di estorsione.

  • art. 629 cod. pen.

    Norma sostanziale dell'estorsione contestata (nella forma tentata): coercizione mediante minacce per ottenere un ingiusto profitto.

  • art. 628, comma 3, n. 1 cod. pen.

    Richiamato quale riferimento alle aggravanti connesse alla riunione di persone (contestazione come estorsione aggravata dalle persone riunite).

  • art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Fondamento dell'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione: la ripetizione di minacce nella stessa struttura e in tempi recenti giustifica il divieto di dimora per impedire il ritorno nei luoghi e la possibile reiterazione del reato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e, in caso di ricorso inammissibile con profili di colpa, la comminazione di ammende (qui fissate in euro 3.000).

Massime di principio

  • Il concorso di persone può esistere anche se uno dei partecipanti non trae direttamente un vantaggio economico: è sufficiente che il suo comportamento abbia fornito un contributo apprezzabile al piano comune volto all'ingiusto profitto.
  • Per l'integrazione dell'estorsione tentata non è necessario che tutti i concorrenti avessero l'interesse economico diretto; conta l'unitarietà del progetto criminoso e la causalità tra la condotta del singolo e l'accrescimento della probabilità di consumazione del reato.
  • Il pericolo di reiterazione, ai fini dell'adozione o conferma di misure cautelari, può essere desunto dalla reiterazione di comportamenti minacciosi nello stesso luogo e in tempi ravvicinati; in tali casi il divieto di dimora è strumento idoneo a rompere il contatto con la vittima e prevenire nuovi episodi.
  • Le censure sulla motivazione sono meno efficaci se i provvedimenti di merito si fondano su plurimi elementi convergenti e probatori: formule ritenute generiche possono essere superate dalla ricostruzione fattuale dettagliata e da indizi seri e concordanti.
  • La mancata impugnazione di alcune basi dell'ordinanza (es. pericolo di inquinamento probatorio) equivale a rinuncia a farle valere in Cassazione e può indebolire il ricorso complessivo.
  • Ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare condanne per spese e ammende; è quindi opportuno valutare preventivamente la fondatezza giuridica dell'impugnazione.

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