Sentenza n. 568/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della determinazione n. 397 del 14 maggio 2025, assunta dal Direttore Generale di Aria s.p.a., esclusivamente per la parte in cui l'intimata Amministrazione ha aggiudicato a Medicair Italia s.r.l. il lotto 13 della gara “ARIA_2023_013 Procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023, multilotto, per l'affidamento della fornitura di gas medicinali, tecnici e criogenici, dei servizi di manutenzione degli impianti gas e delle criobanche”; - della nota del Responsabile Unico del Progetto, Protocollo IA.2025.0041723 del 13 maggio 2025, allegata alla determinazione di cui sopra, esclusivamente per la parte in cui il Responsabile Unico del Progetto ha proposto l'aggiudicazione del lotto 13 della gara di cui sopra a Medicair Italia s.r.l.; - dei verbali delle sedute della Commissione giudicatrice esclusivamente per le parti relative al lotto 13 della gara di cui sopra; nonché per l’accertamento e declaratoria dell'inefficacia: - della convenzione relativa al lotto 13 della gara di cui sopra, ove fosse eventualmente sottoscritta da ARIA s.p.a. e da Medicair Italia s.r.l. nelle more di definizione del giudizio di cui al ricorso; nonché per la condanna di ARIA s.p.a. a fare subentrare le ricorrenti (e la rispettiva designata mandataria) nella convenzione di cui sopra; nonché per l’accertamento e declaratoria dell'inefficacia dei contratti e/o degli Ordinativi di Fornitura relativi alla convenzione di cui sopra, ove fossero eventualmente adottati, nelle more di definizione del giudizio di cui al presente ricorso, dalla Azienda Socio Sanitaria Territoriale Melegnano e della Martesana, dalla Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano e dalla Azienda Socio Sanitaria Territoriale Ovest Milanese; nonché per la condanna della Azienda Socio Sanitaria Territoriale Melegnano e della Martesana, della Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano e della Azienda Socio Sanitaria Territoriale Ovest Milanese a fare subentrare le ricorrenti (e la rispettiva designata mandataria) nei contratti e/o negli Ordinativi di Fornitura di cui sopra, ove fossero eventualmente adottati nelle more di definizione del giudizio di cui al ricorso; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Medicair Italia S.r.l. il 16\12\2025: per l’annullamento, previa sospensiva, -della determinazione n. 936 del 3 novembre 2025 avente ad oggetto “ARIA_2023_013 Procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023, multilotto, per l’affidamento della fornitura di gas medicinali, tecnici e criogenici, dei servizi di manutenzione degli impianti gas e delle criobanche - Nuova aggiudicazione del lotto 13 della procedura” (doc. 42) nonché della pregressa nota del RUP Protocollo IA.2025.0090876 del 30 ottobre 2025 avente ad oggetto la “Proposta di nuova aggiudicazione del lotto 13 della procedura” (doc. 43), entrambi depositati il 3 novembre 2025 da ARIA.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Aggiudicazione del lotto 13 della procedura aperta ARIA_2023_013 a Medicair Italia S.r.l., unitamente agli atti presupposti della gara
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato l’aggiudicazione del lotto 13, deducendo vizi riferiti agli atti di gara e alla valutazione dei requisiti tecnici dell’aggiudicataria, chiedendo anche la declaratoria di inefficacia della convenzione e degli eventuali contratti o ordinativi di fornitura, nonché il subentro del costituendo RTI. Dopo la proposizione del ricorso e di motivi aggiunti, ARIA ha dapprima sospeso l’aggiudicazione e successivamente, riesaminati i requisiti tecnici, ha annullato in autotutela l’aggiudicazione disposta in favore di Medicair Italia S.r.l. Le ricorrenti hanno quindi sostenuto che l’annullamento riconoscesse la fondatezza di una delle censure dedotte, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere o, quanto agli altri motivi, dell’improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse, oltre alla condanna alle spese e alla rifusione del contributo unificato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili sia il ricorso principale sia i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza d’interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. L’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione, adottato dalla stazione appaltante nel corso del giudizio a seguito del tempestivo riesame discrezionale dell’atto, ha eliminato l’utilità concreta e attuale di una decisione sulle censure proposte. Il giudice non ha pertanto accertato la fondatezza dei motivi né ha riconosciuto una soccombenza virtuale dell’amministrazione ai fini delle spese. Gli atti depositati da Medicair Italia S.r.l. il 16 dicembre 2025 sono stati stralciati dal fascicolo, poiché qualificati come autonomo ricorso e non come motivi aggiunti. Le spese processuali sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a.
L’annullamento in autotutela dell’atto impugnato, intervenuto nel corso del giudizio, determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse quando viene meno l’utilità concreta e attuale della decisione.
Richiamato nell’epigrafe con riferimento ai motivi aggiunti presentati dalla controinteressata; il TAR ha tuttavia ritenuto che tali atti costituissero un autonomo ricorso e ne ha disposto lo stralcio dal fascicolo.
Massime di principio
- L’annullamento in autotutela dell’atto impugnato, adottato tempestivamente dall’amministrazione nel corso del giudizio, determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse quando non residua alcuna utilità concreta e attuale nella decisione giudiziale.
- L’improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse non comporta, di per sé, l’accertamento della fondatezza delle censure dedotte né il riconoscimento della soccombenza virtuale dell’amministrazione ai fini della regolazione delle spese.
- Un atto processuale qualificato dalla parte come motivi aggiunti, ma avente contenuto e funzione di autonomo ricorso, non può essere trattato come motivo aggiunto nel giudizio pendente e può essere stralciato dal relativo fascicolo.
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