Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 18015/2026 del 04/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un ex dipendente di un'azienda editoriale e di stampa di periodici cessata dall'attività, che aveva ottenuto in appello il riconoscimento del diritto alla pensione anticipata con decorrenza dal 1 febbraio 2018. La Corte d'appello aveva ritenuto che, ai fini del requisito contributivo minimo previsto dall'art. 1, comma 154, della legge n. 205/2017, potessero computarsi anche i contributi figurativi accreditati per il periodo di mobilità successivo alla cessazione del rapporto di lavoro dopo la fine della cassa integrazione. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 154, l. n. 205/2017: secondo l'ente, la norma avrebbe introdotto una disciplina speciale di prepensionamento, applicabile solo ai lavoratori che avessero maturato l'anzianità contributiva entro il periodo di godimento della cassa integrazione, senza includere i contributi figurativi della successiva mobilità. Il resistente ha replicato con controricorso, chiedendo il rigetto del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo dell'INPS. Ha richiamato un orientamento già consolidato secondo cui, per i dipendenti di aziende editoriali e di stampa di periodici, ai fini dell'accesso al pensionamento anticipato ex art. 1, comma 154, l. n. 205/2017, sono utili soltanto i contributi versati nel periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria, e non anche i contributi figurativi maturati nel successivo periodo di mobilità dopo la cessazione del rapporto di lavoro per scadenza della cassa integrazione. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Genova, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 154, L. n. 205/2017

    Ha introdotto una disciplina speciale di accesso al pensionamento anticipato per i dipendenti di aziende editoriali e di stampa di periodici cessate; il requisito contributivo deve risultare maturato entro il periodo di cassa integrazione, con esclusione dei contributi figurativi del successivo periodo di mobilità.

  • d.P.R. n. 157/2013

    È richiamato come disciplina generale rispetto alla quale la norma del 2017 opera come disciplina speciale, di stretta interpretazione.

  • art. 37, comma 1, L. n. 416/1981

    È indicata come legge di settore precedente richiamata per i criteri più vantaggiosi di prepensionamento, utilizzabili entro i limiti fissati dalla disciplina speciale successiva.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È richiamato per il deposito dell'ordinanza nel termine previsto a seguito della camera di consiglio.

Massime di principio

  • Quando una norma speciale di prepensionamento fissa un limite temporale per il perfezionamento del requisito contributivo, tale limite va rispettato in modo rigoroso e non può essere superato tramite il computo di contribuzione figurativa maturata dopo la cessazione del rapporto.
  • In presenza di disciplina speciale di settore, il contenuto letterale della disposizione deve essere interpretato restrittivamente, senza estendere il beneficio oltre i casi espressamente previsti.
  • Ai fini dell'accesso a un trattamento pensionistico anticipato riservato a categorie particolari di lavoratori, sono computabili solo i periodi contributivi che la norma considera espressamente utili, non quelli collocati in una fase successiva e diversa del rapporto previdenziale.
  • Il sindacato di legittimità accoglie il ricorso quando il giudice di merito abbia applicato criteri interpretativi difformi dal significato letterale e dalla natura speciale della disposizione previdenziale esaminata.

Come è indicizzato

MateriePensioni
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.