Cassazione Penale, Ordinanza n. 28946/2026 del 30/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata in appello per il delitto di calunnia e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna per il delitto di calunnia. Il ricorrente censurava il giudizio di responsabilità, la valutazione delle prove, la sussistenza degli elementi costitutivi del reato e la qualificazione giuridica dei fatti, chiedendo in sostanza una diversa lettura del compendio probatorio e una diversa ricostruzione della vicenda. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché riproduceva censure già esaminate dai giudici di merito, mirava a sollecitare un nuovo apprezzamento delle prove ed era inoltre generico, non confrontandosi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e con quella di primo grado.
Norme richiamate
Norma incriminatrice contestata nella sentenza impugnata, relativa al delitto di calunnia.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già vagliate nei gradi di merito, quando esse mirano soltanto a ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti.
- Il motivo di ricorso è inammissibile quando è generico e non si confronta puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a contestazioni astratte sulla responsabilità e sugli elementi del reato.
- In sede di legittimità non può essere chiesto alla Corte di cassazione un riesame del merito probatorio o della ricostruzione fattuale compiuta dai giudici di merito, salvo specifiche censure di legittimità adeguatamente argomentate.
Come è indicizzato
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