Cassazione Penale, Ordinanza n. 31047/2025 del 16/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Firenze aveva confermato la condanna di primo grado per più episodi di furto con strappo. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore, ma l'unico motivo è stato ritenuto intrinsecamente generico: non conteneva una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto poste a base dell'impugnazione né congrui riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e un effettivo confronto con la motivazione della decisione impugnata; in difetto, il motivo è generico e il ricorso è inammissibile.
- La mera critica apodittica della sentenza impugnata, senza specifici riferimenti ai passaggi motivazionali censurati, non consente l'esame nel merito da parte della Corte di cassazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti stabiliti dalla legge.
Come è indicizzato
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