Cassazione Penale, Ordinanza n. 21175/2025 del 05/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Catania deducendo un solo motivo: violazione dell'art. 62 n. 6 c.p. e dell'art. 597 c.p.p. per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del risarcimento del danno. Secondo la difesa, la riparazione era stata tempestiva perché effettuata prima dell'ordinanza di ammissione al giudizio abbreviato; la Corte di appello, pur prendendo atto della tempestività, ha negato l'attenuante ritenendo il risarcimento non integrale. Il ricorrente ha sostenuto che tale decisione avrebbe violato il divieto di reformatio in peius, poiché il primo giudice avrebbe già valutato congrua la somma versata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato. Ha osservato che il Tribunale non aveva riconosciuto la diminuente del risarcimento del danno, neppure sotto il profilo della congruità/integralità, ma si era limitato a prendere atto della volontà riparatoria, consistente nel versamento di euro 550,00 in favore della vittima della rapina, somma di poco superiore a quella sottratta. Di conseguenza, il giudizio della Corte di appello sulla non integrale riparazione, fondata anche sul rilievo che il ristoro avrebbe dovuto comprendere i danni non patrimoniali, non ha comportato un peggioramento del trattamento sanzionatorio né una violazione del divieto di reformatio in peius. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La circostanza attenuante del risarcimento del danno richiede una riparazione effettiva e integrale, non essendo sufficiente il mero versamento di una somma pari o di poco superiore al profitto dell'azione criminosa se non comprensiva di ogni voce di danno rilevante.
Il divieto di reformatio in peius opera solo quando il giudice di appello adotti un trattamento sanzionatorio o valutazioni complessivamente peggiorative rispetto alla decisione di primo grado; non vi è violazione se il primo giudice non aveva già riconosciuto l'attenuante né si era pronunciato in senso favorevole sul punto.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il divieto di reformatio in peius non è violato quando il giudice di appello nega una circostanza attenuante che il primo giudice non aveva riconosciuto, nemmeno implicitamente, e non modifica in senso peggiorativo il trattamento sanzionatorio.
- La circostanza attenuante del risarcimento del danno presuppone una riparazione completa e non meramente simbolica o parziale; il giudice può negarla se il ristoro riguarda solo il pregiudizio patrimoniale e non anche le ulteriori conseguenze dannose del reato.
- Se il ricorso si fonda su una lettura del precedente giudizio di merito non corrispondente al contenuto effettivo della decisione di primo grado, la censura è manifestamente infondata e può essere dichiarata inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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