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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11413/2024 del 29/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia riguardava la pretesa tutela autoriale di una creazione di design risalente all'allestimento della X Triennale del 1954, che la ricorrente assumeva essere stata copiata da una lampada successivamente commercializzata dalla società resistente. In primo grado era stata accolta la domanda di accertamento del plagio, con inibitoria, ritiro dal commercio, pubblicazione della sentenza, penale e risarcimento danni. La Corte d'appello aveva invece riformato la decisione, ritenendo che il carattere creativo e il valore artistico fossero riferibili al complessivo allestimento scenografico e non alla singola lampada, e che le differenze funzionali e formali tra l'opera originaria e il prodotto successivo escludessero il plagio, anche parziale. Con il ricorso per cassazione la ricorrente ha denunciato, in sintesi, omessa e contraddittoria motivazione sul valore artistico della sola lampada, errata applicazione dei parametri rilevanti per la tutela del design d'autore, violazione della disciplina sull'industrialità dell'opera di design e omesso esame della questione del plagio parziale, sostenendo che la lampada possedesse una propria autonomia creativa e che la tutela dovesse operare anche in assenza di effettiva produzione seriale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i quattro motivi esaminati congiuntamente, confermando l'impostazione della Corte d'appello secondo cui la tutela autoriale poteva riconoscersi, nel caso di specie, al solo allestimento nel suo complesso e non alla singola lampada, la quale costituiva una componente dell'insieme scenografico. La Corte ha sottolineato che la diversa configurazione funzionale e visiva della lampada oggetto di causa rispetto al bene esposto alla Triennale escludeva il plagio, anche parziale, e che la censura della ricorrente mirava sostanzialmente a un riesame del merito, non consentito in sede di legittimità. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 2, n. 10, l. n. 633/1941

    Per la tutela autoriale delle opere del disegno industriale è richiesto un quid pluris costituito dal valore artistico, da provare tramite parametri oggettivi; la protezione può riguardare l'opera originale ma, nel caso concreto, è stata ritenuta riferibile al solo allestimento complessivo e non alla singola lampada.

  • art. 2, n. 4, l. n. 633/1941

    Richiamato per affermare che l'opera di arte applicata all'industria deve essere valutata come oggetto autonomamente apprezzabile, ma nel caso di specie la Corte ha escluso che la lampada, isolatamente considerata, fosse la parte protetta.

  • art. 12 l. n. 633/1941

    Richiamato nel motivo di ricorso sul presunto uso dell'opera e sul plagio parziale, ma ritenuto non decisivo alla luce dell'insussistenza di una riproduzione tutelabile della singola lampada.

  • Direttiva 2001/29/CE

    Richiamata nel quadro europeo della nozione di opera; la Corte ne ha ricordato l'interpretazione autonoma e uniforme, fondata sull'originalità come creazione intellettuale propria dell'autore.

  • Direttiva 98/71/CE

    Richiamata insieme alla direttiva 2001/29/CE e al regolamento europeo per delineare il rapporto tra tutela del diritto d'autore e protezione dei disegni e modelli.

  • Regolamento (CE) n. 6/2002

    Richiamato per affermare il possibile cumulo tra tutela del design e tutela autoriale, fermo il requisito dell'originalità dell'opera.

Massime di principio

  • La tutela d'autore delle opere di design industriale richiede, secondo la giurisprudenza richiamata, un quid pluris rispetto alla mera creatività progettuale: il valore artistico, desumibile da indici oggettivi e non necessariamente da tutti congiuntamente presenti.
  • La verifica della proteggibilità va compiuta sull'oggetto concretamente individuato come opera, e la valutazione se esso sia autonomamente tutelabile rispetto a un più ampio contesto creativo è un apprezzamento di fatto, censurabile in cassazione solo per vizi motivazionali nei limiti consentiti.
  • Non ogni componente di un allestimento o di un'opera complessiva è autonomamente protetta: occorre accertare se la singola forma possieda una propria identità creativa e un proprio rilievo artistico, distinti dalla funzione svolta nel contesto complessivo.
  • La serialità della produzione non esclude di per sé la tutela, ma la protezione autoriale presuppone comunque che l'opera sia riconoscibile come creazione intellettuale originale dell'autore e, nel sistema interno richiamato dalla Corte, anche dotata di valore artistico.
  • Il plagio, anche parziale, non può essere ravvisato quando le differenze strutturali e funzionali tra l'opera originaria e il prodotto successivo incidano sulla modalità espressiva e sull'impatto visivo, escludendo la riproduzione della forma protetta.
  • In sede di legittimità non è consentito ottenere un nuovo apprezzamento del materiale probatorio per sovvertire la qualificazione dell'oggetto della tutela effettuata dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieDiritto d'autoreImpugnazioni
RamiProprietà intellettualeProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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